Art. 5.
1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato B;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato D.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche' siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
h) autorita' competente: il Ministero della sanita', il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.