Eh?
Faccio fatica a rispondere a questa tua osservazione perché è davvero traballante e fa acqua da tutte le parti.
Potrei liquidare la cosa dicendo semplicemente che tutti gli articoli di un Dlgs hanno valore, sia che siano all'articolo 1 che a uno seguente.
Ma cerco di seguire il tuo ragionamento, anche se è un po' contorto e, scusa la franchezza, mi sembra un'arrampicata sui vetri per cercare di dire che hai ragione anche contro l'evidenza.
L'articolo 1 dice che "Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati" ecc.
Come ti ho già ricordato, in Italia esisteva già un decreto ministeriale (11 giugno 1980) che riguardava in modo specifico la macellazione secondo i riti islamico ed ebraico e che li esentava dallo stordimento.
Quindi non mi sembra così strano che un decreto che ha come argomento, tra gli altri, lo stordimento si occupi anche di quei riti religiosi. Anzi, è ovvio: se il Dlgs avesse trascurato l'argomento limitandosi a dire che lo stordimento è illegale, ci sarebbe stato un decreto (quello del 1980) che autorizzava a farlo e uno (il Dlgs in questione se non avesse trattato la questione) che lo vietava. Dunque, le soluzioni erano due: confermare la decisione del decreto del 1980 (e della legge 439 / 1978) oppure abrogarla. In ciascuno dei due casi (quello scelto è stato come si è visto il primo) avrebbe dovuto comunque parlare dei riti religiosi anche se la legge non era rivolta specificamente ai riti religiosi.
Aggiungo en passant (mi sembrava chiaro, ma forse non hai posto attenzione su questo aspetto) che, anche se il Dlgs 333 / 1998 non fosse neppure stato scritto, avresti comunque torto sulla questione in discussione, perché l'esenzione dallo stordimento per le macellazioni eseguite secondo i riti religiosi era già in vigore in base alla legge 439 / 1978 e al decreto ministeriale del 1980 di cui ti ho detto.
Infine ti invito a leggere il titolo stesso del Dlgs: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".
Quindi il Dlgs non fa semplicemente un richiamo alla direttiva europea, ma ne è la attuazione. Nel preambolo della direttiva che il Dlgs pone in atto si dice esplicitamente (trascrivo quelle che fanno al caso nostro):
"considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabili;
considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi".
Quindi ciò che ti meravigli (in modo, a mio parere, immotivato) di non trovare nel primo articolo del Dlgs è esplicitamente enunciato nel preambolo della direttiva di cui il Dlgs è attuazione.
Ripeto: se un Dlgs o una legge stabiliscono una cosa, che sia all'articolo 1, al 5 o al 125 poco cambia. Vale tutto.
In ogni caso, anche cercando di seguire il tuo ragionamento il più possibile, non si può che constatare che non sta in piedi.
Il Dlgs è attuazione di una direttiva che ha nelle sue motivazioni "le esigenze particolari di certi riti religiosi" e l'esistenza di norme precedenti rendeva ovvio che un atto normativo che trattasse dello stordimento non potesse non affrontare l'argomento, quale che fosse la decisione.
Ecco, ce l'ho messa tutta per seguirti. Se a questo punto continui a dire contro l'evidenza che l'articolo 5 comma 2 non parla di eccezioni per i riti religiosi e che queste non possono essere contemplate dal Dlgs, non so più che dirti.