Originariamente inviata da
s@ve
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Sally
art 85. (art. 83 T.U. 1926). - È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000
Ho fatto qualche ricerca. In realtà questa legge riguarda esclusivamente gli spettacoli pubblici.
mascherato significa coperto ovviamente
Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza
In realtà la legge che proponi riguarda esclusivamente gli spettacoli. Infatti in tale legge l'articolo in questione è nel CAPO I del TITOLO III, che raggruppa gli artt. 58-85, che sono così intitolati: TITOLO III: Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici:
CAPO I: Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Quindi quella norma riguarda esclusivamente spettacoli e trattenimenti pubblici.
Ho scoperto che alcuni sindaci (quasi tutti leghisti!!) hanno preso comunque spunto da questa legge per multare donne islamiche, con chiaro intento razzista.
Ne è sorto così un problema, anche perché sembra che non esista alcuna sentenza della cassazione in proposito.
Insomma alla fine è dovuto intervenire il ministero degli interni che ha emanato una circolare, che è quella che va presa in considerazione per risolvere la questione e che affronta l'esigenza di riconoscibilità degli individui volendo però salvaguardare i diritti delle donne islamiche (e di tutti più in generale) di poter osservare la propria religione.
Vi riporto la circolare:
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera
N. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^Div.
Roma, 24 luglio 2000
OGGETTO: Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA, LORO SEDI
Con riferimento alla problematica in oggetto, in particolare nella materia dei documenti atti a comprovare l'identità personale, si è reso necessario esaminare la compatibilità tra la pertinente normativa di pubblica sicurezza e le prescrizioni di alcune religioni, tra le quali quella islamica, che impongono alle donne l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.
L'art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che la fotografia da applicare sulla carta d'identità debba riprodurre l'immagine a mezzo busto e senza cappello.
Con circolare del 14 marzo 1995 della Direzione Generale per l'Amministrazione Civile è stato tuttavia precisato che il divieto non fa riferimento all'esigenza che l'interessato mantenga il capo scoperto (il. volto naturalmente sì) ma si limita a proibire l'uso del cappello quale semplice accessorio eventuale dell'abbigliamento personale che potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.
Diversa e non equiparabile a questa ipotesi è quella del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi. In tal caso il turbante, il "chador" o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili.
I suddetti principi valgono anche per le fotografie da applicare sui permessi di soggiorno.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. di attenersi alle suddette disposizioni, avendo cura di verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro
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Secondo me la questione rimane dubbia e ci vorrebbe comunque una sentenza della cassazione per dirimerla. In realtà la circolare infatti si sofferma sulla fotografia da apporre ai documenti e la preoccupazione reale è quella che si possa fare un uso improprio del permesso di soggiorno, cioè rendere poco chiara l'immagine da apporre sul documento di soggiorno in modo tale che lo stesso possa essere utilizzato da due donne distinte.
Io continuo a essere convinto che si possa stare in pubblico con il volto coperto, purché in grado di esibire un documento col volto scoperto ed essere disponibili al riconoscimento e che tutto il resto è un puro tentativo di fare del razzismo.
E' chiaro che ci sarà ancora l'idiota sindaco leghista che ordinerà la multa di donne islamiche per puro gusto razzista.
Di fatto occorrerà aspettare un eventuale successivo ricorso in cassazione e la conseguente sentenza per avere un quadro completo della legislazione in proposito.