Ma allora ci sei.. Nel testo di legge 194 non c'è una lista di farmaci abortivi, c'è la regolamentazione delle pratiche abortive, e tra le altre cose, visto che a quanto pare non te la sei letta, c'è anche questa dicitura all'art. 1:
"L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite."
Il farmaco in questione, agendo dopo il concepimento causa l'interruzione della gravidanza, per questo rientra nelle facoltà del medico la possibilità di obiettare come previsto dalla legge 194.
Se ti beccano a pippare coca o a fumare uno spinello il discorso è diverso, è inutile fare un minestrone di leggi che tanto già fai fatica a capire la 194 quando il testo è pure abbastanza chiaro.
Per quanto riguarda la pillola del giorno dopo non c'è nessuna lista di farmaci nella legge 194, c'è solo la considerazione che se il farmaco interrompe la gravidanza il medico può obiettare. Se ne ha che se la pillola del giorno dopo interrompe la gravidanza, allora il medico può obiettare, se invece non interrompe la gravidanza, non può obiettare.
Quindi ciò che dici è totalmente sballato, è fuori dal mondo.
Qui trovi il testo della legge di cui sopra:
Giustizia.it - Legge 22 maggio 1978 n. 194
E vediamo se ancora te ne esci con la storia dei farmaci ormonali o alla cioccolata che non rientrano nella 194. Anche il mfepristone della RU486 è un ormone, non ha senso quello che dici.