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Riforma Gelmini e manifestazioni

  1. #131
    Mai più senza FdT lakeofire
    Uomo 39 anni
    Iscrizione: 11/9/2007
    Messaggi: 13,624
    Piaciuto: 66 volte

    Predefinito

    Le bugie della sinistra

    Scuola e università. Tutte le bugie della sinistra



    TEMPO PIENO
    • Con l’introduzione del maestro unico e l’eliminazione delle compresenze si libereranno più maestri per aumentare il tempo pieno
    • In 5 anni ci saranno 5.750 classi in più con il tempo pieno.
    • Con la media di 21 alunni per classe, in cinque anni 82.950 alunni in più avranno il tempo pieno.
    La sinistra dice che nelle scuole elementari verrà abolito o diminuito il tempo pieno. E’ assolutamente falso.
    • E’ vero invece che con il maestro prevalente e l’eliminazione delle compresenze (cioè due insegnanti per una stessa ora di lezione) ci saranno più maestri per aumentare il tempo pieno.
    • Già dal 2009-2010, 49.350 ragazzi in più usufruiranno del tempo pieno.
    • In cinque anni 3.950 classi avranno il tempo pieno.
    NUMERO DEGLI ALUNNI



    Dice la sinistra: gli alunni saranno 30 per classe. Assolutamente falso
    • Gli alunni saranno in media 18 per classe e potranno arrivare al massimo a 26 per classe.
    MAESTRO UNICO



    La sinistra afferma che con il maestro prevalente non sarà più approfondito l’inglese e diminuirà la qualità dell’insegnamento.
    • Invece la realtà è che al maestro prevalente saranno affiancati un insegnante di inglese e uno di religione.
    • E per di più occorre osservare che in tutti i Paesi d’Europa esiste il maestro prevalente.
    • L’anomalia dei tre maestri è solo italiana.
    • E quando fu introdotta, la sinistra si schierò con la stessa veemenza di oggi per impedire la riforma dei tre insegnanti.
    INGLESE
    Lo studio delle lingue alle elementari non subisce alcuna variazione
    RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE



    Verranno licenziati 87.000 insegnanti: falso!
    • Non ci sarà nessun licenziamento. Si razionalizza il numero degli insegnanti rispetto al fabbisogno, non assumendone ulteriori.
    • E’ vero invece che in Italia c’è un docente ogni 9 alunni, in Europa uno ogni 13.
    • E’ vero anche che in Italia nella scuola ci sono 1 milione e 350.000 dipendenti e sono troppi.
    INSEGNANTI DI SOSTEGNO



    La sinistra afferma che diminuiscono gli insegnanti per i diversamente abili.
    • Al contrario, la realtà è che gli insegnanti di sostegno sono oggi 93.000 e rimarranno 93.000 anche in futuro.
    SCUOLE DI MONTAGNA



    La sinistra dice che chiuderanno le scuole di montagna: falso!
    • Perché nessuna scuola sarà chiusa. Sarà invece unificato il personale amministrativo con un unico preside e un unico segretario per due scuole vicine (come previsto precedentemente dal governo di centrosinistra)
    VOTO DI CONDOTTA



    La sinistra dice che si viene bocciati con il 7 in condotta: falso.
    • Vero: solo in casi assolutamente gravi (come il teppismo, il bullismo, la violenza all’interno della stessa scuola) si può essere bocciati con il 5 in condotta, ma perché questo possa essere possibile ci dovrà essere il consenso e il via libera del consiglio di istituto e di quello di classe.
    L’UNIVERSITA’ ITALIANA:
    • L’università italiana produce meno laureati del Cile
    • Non c’è un’università italiana tra le migliori 150 del mondo
    • Ci sono 37 corsi di laurea con 1 solo studente
    • 327 facoltà non superano i 15 iscritti
    • Ci sono 5 università importanti con buchi di bilancio enormi (e sono i luoghi dove si protesta maggiormente) che avrebbero portato, se fossero state aziende, al licenziamento in tronco di chi le ha gestite per tanti anni
    • Si sono moltiplicate cattedre e posti per professori senza tener conto delle reali esigenze dei ragazzi, aumentando la spesa in maniera inaccettabile
    • 94 università più 320 sedi distaccate in posti non strategici
    • In Italia abbiamo 5500 corsi di laurea, in Europa la metà
    • 170.000 materie insegnate rispetto alle 90.000 della media europea
    • Nel 2001 i corsi di laurea erano 2444, oggi 5500
    • Negli ultimi 7 anni sono stati banditi concorsi per 13.232 posti da associato ma i promossi sono stati 26.000. Nel 99,3% dei casi sono stati promossi senza posti disponibili facendo aumentare i costi di 300 milioni di euro
    • I ragazzi sono sottoposti ad un carico di ore di lezione triplo rispetto alla media europea per trovare giustificazione a corsi fatti solo per dare cattedre
    NESSUNA TRASPARENZA NEI BILANCI





    La sinistra non dice che l’università italiana è ridotta malissimo e non c’è trasparenza nei bilanci
    • Il Governo al contrario vuole conoscere tutti i bilanci delle università e avviare controlli in 5 di queste con buchi in bilancio (Siena, Firenze, Pisa, Camerino, Urbino).
    • I bilanci devono essere comprensibili e pubblicati su internet
    UNA PROTESTA SOLO POLITICA
    • La protesta di questi ultimi giorni è una protesta politica che ha come obiettivo la lotta al governo Berlusconi, con la regia della sinistra e dei centri sociali
    • Gli universitari bruciano in piazza un decreto che riguarda la scuola e non c’entra niente con l’università
    • Tanto spazio mediatico a proteste che coinvolgono qualche migliaio di persone. Nessuno parla delle decine di migliaia di ragazzi che continuano a studiare a casa e a frequentare i corsi.


    Siete pregati di leggere attentamente e dire se su qualche punto non siete d'accordo

  2. #132
    Assuefatto da FdT
    Uomo 36 anni
    Iscrizione: 20/11/2004
    Messaggi: 945
    Piaciuto: 0 volte

    Predefinito

    Quote Originariamente inviata da ph2 Visualizza il messaggio
    Se trovo il discorso che fece a cui sto pensando lo scrivo qui
    è questo?
    "Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura.
    Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica,intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di previlegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole , perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi,come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili,si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola previlegiata.
    Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare prevalenza alle scuole private. Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi: ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico." Piero Calamandrei
    Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III congresso dell’Associazione a Difesa della Scuola Nazionale, a Roma l’11 febbraio 1950

  3. #133
    Matricola FdT
    da Milano
    Iscrizione: 6/5/2007
    Messaggi: 38
    Piaciuto: 0 volte

    Predefinito informazioni riforma 133

    LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
    di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 “Disposizioni urgenti per lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
    finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
    [in barrato doppio ( ) le parti soppresse o modificate]
    [in grassetto e corsivo le parti novellate]
    … omissis …
    Art. 15 - Costo dei libri scolastici
    1. A partire dall'a.s. 2008/09, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
    didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
    dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i
    libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
    disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti
    dalla normativa vigente.
    2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e
    strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
    triennio, a decorrere dall'a.s. 2008/09, i libri di testo per le scuole del primo ciclo
    dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19.2.2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione
    secondaria superiore di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line
    scaricabile da internet, e mista. A partire dall'a.s. 2011/12, il collegio dei docenti adotta
    esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono
    fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
    diversamente abili.
    3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di
    studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di
    apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni.
    Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
    ricerca, sono determinati:
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al
    fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera
    dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei
    diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
    4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
    rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
    commi 1, 2 e 3.
    … omissis …
    Art. 63 - Esigenze prioritarie
    1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27.12.2006, n. 296, è
    incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione
    italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo
    nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
    2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
    3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni
    scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
    comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello
    stato di previsione del MPI è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
    4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata la
    spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
    entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la
    destinazione del contributo.
    5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel
    contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni
    2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione,
    le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il
    31.12.2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno
    correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
    6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
    1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
    Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
    n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella
    C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
    8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è
    costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 900 milioni di euro per
    l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2010, per il finanziamento, con appositi
    provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a
    legislazione vigente.
    9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
    parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
    9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580,
    della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
    10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
    occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle
    amministrazioni statali nonchè per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo
    per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge
    29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
    2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e
    2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì
    incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori
    entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
    presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6
    milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di
    euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione
    del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di
    euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
    11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto
    nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a
    procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse
    regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.».
    12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è
    istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo
    per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una
    dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di
    110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al
    finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
    legge 5.8.1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate
    alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27.12.2006, n. 296, come
    modificato dal comma 306 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
    all'articolo 9 della legge 26.2.1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali
    disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio
    1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di
    realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è
    subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che
    può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
    13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con
    decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio
    2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere
    dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con
    il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza,
    l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.
    All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.
    13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni
    e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale
    è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
    All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio
    decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
    13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle
    minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000
    euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
    provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le
    risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
    Art. 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
    1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
    professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono
    adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
    alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un
    accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
    necessità relative agli alunni diversamente abili.
    2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione
    delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in
    modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
    della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
    2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere
    inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto
    disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
    dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
    conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una
    maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che
    conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
    4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare
    entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
    assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
    interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
    al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
    legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
    organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
    a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore
    flessibilità nell'impiego dei docenti;
    b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
    razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento
    agli istituti tecnici e professionali;
    c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
    d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi
    compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai
    processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
    pubblica;
    e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
    consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
    razionalizzazione degli stessi;
    f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli
    adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
    f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
    l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
    nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi
    qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
    f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi
    sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
    specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
    4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione
    dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo
    di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche
    con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di
    apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite
    dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
    formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
    226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
    percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624
    del presente articolo».
    4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
    secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-
    2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del
    comma 4.
    5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti
    scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne
    assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
    prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali,
    comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste
    dalla predetta normativa.
    6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
    dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono
    derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
    euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per
    l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
    7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero
    dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,
    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio
    dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
    comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
    dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze,
    con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
    articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
    segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del
    Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
    8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6,
    si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27
    dicembre 2006, n. 296.
    9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del
    30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
    valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a
    decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno
    scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in
    bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
    dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
    realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
    Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
    dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
    conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
    … omissis …
    Art. 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa
    e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
    1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28
    marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e
    successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è
    destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
    2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la
    disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
    legislativo n. 165 del 2001 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta
    correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di
    attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte
    le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
    fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali,
    sono disapplicate.
    3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1 B,
    che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
    Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
    modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e
    dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
    dalle predette leggi disposizioni.
    4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che
    prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
    integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre
    2005, n. 266.
    5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il
    finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
    dell'articolo 1, della legge 266 del 2005 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il
    comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito: «189. A
    decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
    contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
    Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
    successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e
    quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali,
    non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
    di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
    previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
    modificazioni ridotto del 10 per cento.».
    6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate
    annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il
    mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo
    2368.
    7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva
    della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
    definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il
    Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
    sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della
    certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
    certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva
    sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente
    ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
    b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa
    dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al
    Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
    Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi
    quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La
    procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
    dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo
    restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il
    predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per
    motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei
    Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
    deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto
    giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
    all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica
    delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la
    procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno
    dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del
    presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi
    in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si
    esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.»”;
    c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal
    presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».
    8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica
    amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
    Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria
    generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla
    contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
    9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria
    generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'art. 40-bis,
    comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le
    ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
    rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle
    risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della
    consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la
    concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento
    del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale,
    con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonchè a parametri
    di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
    10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del
    titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro
    e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza
    pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva
    nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi
    di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali
    vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto
    obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
    11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
    web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
    cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di
    contrattazione integrativa.
    12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
    sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
    è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
    destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna
    amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla
    corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
    … omissis …
    Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito
    dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
    1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
    amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale
    con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere
    fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
    trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
    normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa
    di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonchè per le assenze relative
    a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
    presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
    concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
    bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
    contrattazione integrativa.
    1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
    sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative
    ed addestrative.
    2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
    ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
    esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
    sanitaria pubblica.
    3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
    dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
    funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
    devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è sono dalle ore 8.00 alle ore
    13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
    4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i
    limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente,
    definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
    quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la
    legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
    alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
    dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
    computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare
    nella giornata di assenza.
    5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla
    presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
    integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione
    anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di
    permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di
    giudice popolare, nonchè le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo
    2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo
    33, comma 3 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
    accordi collettivi.
    Art. 72 - Personale dipendente prossimo al compimento
    dei limiti di età per il collocamento a riposo
    1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello
    Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei
    Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca
    nonchè gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
    la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
    esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
    entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il
    requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non
    si applica al personale della Scuola.
    2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere
    la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della
    rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
    per le quali è prevista una riduzione di organico.
    3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
    temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
    competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove
    durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di
    volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non
    lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
    governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed
    altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
    emanarsi entro novanta giorni dall'entrata dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta
    al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero
    gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
    possono essere utilizzati per nuove finalità.
    4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al
    trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
    5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
    servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
    dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti
    diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è
    consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
    all'amministrazione di appartenenza.
    6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti
    dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di
    controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di
    personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di
    cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero.
    Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
    7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
    modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà
    all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere
    la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente
    in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
    domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
    ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a
    riposo previsto dal proprio ordinamento.»
    8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della
    presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 del presente
    decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate
    nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
    tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati
    con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
    10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010
    decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova
    istanza nei termini di cui al comma 7.
    11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
    dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla
    disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro
    con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
    emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
    proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono
    definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al
    presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo
    conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Con appositi decreti del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta
    del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e
    degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
    principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
    comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità
    ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
    professori universitari.



    é un po' lunga, ma è importante leggere

  4. #134
    Matricola FdT
    da Milano
    Iscrizione: 6/5/2007
    Messaggi: 38
    Piaciuto: 0 volte

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    Se vuoi verificare la verità di queste cose leggi il decreto, è un po' lungo ma ti chiarirà le idee, sicuramente ci sarà sempre qualcosa che non ti piace perchè ormai la regola è "l'importante è essere contro" giusto? è sempre meglio parlare di un argomento dopo averlo letto o conosciuto e non per sentito dire.

  5. #135
    BlackHole
    Ospite

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    Quote Originariamente inviata da ProdigalSon Visualizza il messaggio
    Mi sembra ovvio che l'educazione si "impone" (non sono i figli che educano i genitori, non sono gli studenti che devono insegnare ai maestri).
    Quale sarebbe la "peggiore ideologia" che secondo te io seguo? se ti riferisci al Cristianesimo, ti ho già spiegato che NON si tratta di ideologia ma di un modo di vivere. Saranno invece salutari ed edificanti VERE ideologie come comunismo, nazismo, laicismo, capitalismo, etc. (studia la storia per vedere i disastri che hanno fatto e stanno combinando ancora oggi).
    Ho fatto anche io l'università (ho 30 anni) e ho amici che ancora la frequentano. Vi è un gruppo (piuttosto numeroso) che prende qualsiasi atto dei governi come pretesto per andare in piazza (e quindi far casino). Mai una proposta costruttiva e civile, solo una serie di NO a prescindere (come se le nostre università fossero dei "gioielli" che ci invidiano in tutto il mondo...).
    Qui non c'entra nulla la morale cattolica: si tratta di buon senso! I nostri studenti sono fra i peggio preparati al mondo. Ci sarà un motivo no? Però, se a te e ai tuoi "sodali di piazza" va bene così, tenetevi pure questi "straordinarie" strutture educative.
    L'educazione cattolica viene imposta in modo rigido e dogmatico fin dall'infanzia. Il cattolicesimo ho dimostrato che è una ideologia come tante e basta studiare tutto quello che ha fatto di negativo in passato (inquisizione, crociate, sostegno dei conquistadores..ecc) per accorgersi che non è sicuramente meglio delle altre. Chi segue un'ideologia è pur sempre schiavo di essa. Il pretesto di andare in piazza lo vedi tu, ma in realtà le motivazioni ci sono tutte e sono condivise anche da molti docenti. Io piu che vedere un "no" a prescindere, vedo un "Si" ad ogni costo. Tu che dici che un cattolico non deve avere senso critico nemmeno verso se stesso mi parli di buon senso??? Peccato che io non frequento e sono lontanissimo dagli ambienti di sinistra e dai centri sociali mio caro; quando avrai intenzione di ragionare sul serio e di parlare di cose serie fammi un fischio

  6. #136
    Matricola FdT
    da Milano
    Iscrizione: 6/5/2007
    Messaggi: 38
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    non mi sembri molto moderata, comunque basta andare a leggere la riforma, non parla assolutaente dele università, l'ho appena letta.

  7. #137
    Matricola FdT
    da Milano
    Iscrizione: 6/5/2007
    Messaggi: 38
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    Quote Originariamente inviata da BlackHole Visualizza il messaggio
    L'educazione cattolica viene imposta in modo rigido e dogmatico fin dall'infanzia. Il cattolicesimo ho dimostrato che è una ideologia come tante e basta studiare tutto quello che ha fatto di negativo in passato (inquisizione, crociate, sostegno dei conquistadores..ecc) per accorgersi che non è sicuramente meglio delle altre. Chi segue un'ideologia è pur sempre schiavo di essa. Il pretesto di andare in piazza lo vedi tu, ma in realtà le motivazioni ci sono tutte e sono condivise anche da molti docenti. Io piu che vedere un "no" a prescindere, vedo un "Si" ad ogni costo. Tu che dici che un cattolico non deve avere senso critico nemmeno verso se stesso mi parli di buon senso??? Peccato che io non frequento e sono lontanissimo dagli ambienti di sinistra e dai centri sociali mio caro; quando avrai intenzione di ragionare sul serio e di parlare di cose serie fammi un fischio
    come ho detto anche ad altri, purtroppo sono pochi i ragazzi che vanno a manifestare credendoci veramente e li stimo moltissimo. sono invece troppi quelli che sono li ad urlare frasi che non capiscono, solo perchè qualcuno gli ha deto qualcosa.
    preferisco cento volte uno che la pensa al contrario di come la penso io, ma che mi rispeta, mi ascolta (ovviamente è una cosa reciproca) e dice la sua piuttosto uno chegrida per sovrastare la mia voce e non far sentire ciò che dico e nemmeno lui ascolta, soltanto perchè sa che ho le idee diverse e in tutti i modi lui dovrà essermi contro e fermarmi, questa non è ideologia??

  8. #138
    Overdose da FdT Morgana
    Donna 36 anni da Catania
    Iscrizione: 24/1/2008
    Messaggi: 8,418
    Piaciuto: 1653 volte

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    Domani manifesto!

  9. #139
    Eurasia
    Ospite

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    Quote Originariamente inviata da Usher Visualizza il messaggio
    infatti, il 21.10.08 a quella della statale in aula magna c'ero anche io ...certo che mi ha fatto una impressione quel ricercatore, extralarge, che in 5 minuti ha sintetizzato bene il problema, ma Decleva dove era?...forse stava barricato in rettorato ...come al solito solidale a parole ma nei fatti ...

    Oggi si trovava anche all'assemblea da noi, ma non è intervenuto. Non ho idea di chi sia


    Alla persona che ha postato il testo integrale della legge. Ti ringrazio, l'ho cercato un sacco ma non sono riuscita a trovarlo tutto. Lo leggerò senza dubbio perchè mi interessa analizzarlo bene.

  10. #140
    Matricola FdT
    da Milano
    Iscrizione: 6/5/2007
    Messaggi: 38
    Piaciuto: 0 volte

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    che università fai?

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