L’addizionale del 25% si applicherà anche alle trasmissioni di maghi e cartomanti
Nessuno sconto. Il prelievo del 25% dei profitti di chi lucra sulla pornografia vale anche sul web.
La stretta sul vizio, ma non solo, è arrivata dal consiglio dei ministri con l’approvazione del decreto attuativo sulle extra imposte per
disincentivare la produzione e vendita di materiale pornografico e lo sfruttamento della credulità popolare.
L’addizionale sui prodotti “in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”, nonché sulle emittenti che le trasmettono, è stata introdotta con la
manovra anti-crisi. La norma è contenuta nell’
articolo 31 del decreto legge 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) che rimandava a un successivo Dpcm, proposto dal ministro dei Beni culturali, la determinazione del concetto di “materiale pornografico”.
Definizione puntualmente arrivata, con la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale, del Dpcm 13 marzo 2009. Recita l’articolo 1, comma 1: “per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su
supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.
L’addizionale è prevista pure a carico dei soggetti che utilizzano “trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento”, con particolare riferimento ai programmi di sedicenti maghi e cartomanti.
Da vedere in che misura i nuovi balzelli riusciranno a disincentivare questi mercati. Va segnalato, però, che il decreto legge 185/2008 prevede la sua applicazione dal 2008. Quindi con
effetto retroattivo, tecnicamente possibile, ma in palese sfregio dei
diritti del contribuente.
Sula pornografia online, poi, ci sono evidenti dubbi sulle modalità di applicazione dell’imposta. Numerosi siti che pubblicano questo genere di materiale non fanno riferimento a una persona fisica o giuridica italiana, un fatto, questo, che rende di dubbia efficacia l’intento sanzionatorio della legge e la sua concreta applicabilità.