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DICO e non più PACS - ecco la proposta di legge

  1. #1
    Se muoio rinasco P S Y C H O
    da Estero
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    Predefinito DICO e non più PACS - ecco la proposta di legge

    DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

    Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
    1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

    2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

    3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

    4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

    6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.

    Art. 2 (Esclusioni)
    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

    a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

    b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

    c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

    Art. 3 ( Sanzioni )
    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

    2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

    Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
    1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

    Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
    1.Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:

    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

    2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

    Art. 6 (Permesso di soggiorno)
    1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

    2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

    Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica )
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

    Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione )
    1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

    Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )
    1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

    2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.

    Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici )
    1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

    Art. 11 ( Diritti successori )
    1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

    2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.



    3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.

    4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

    5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

    Art. 12 ( Obbligo alimentare )
    1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.

    Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali )
    1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

    2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

    3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

    4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

    5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

    6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

    Art. 14 (Copertura finanziaria)
    1. All'onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. #2
    Se muoio rinasco P S Y C H O
    da Estero
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    Una mediazione fra le varie posizioni contrastanti, che come tutte le mediazioni scontenta un po' tutti.

    Personalmente ecco le mie critiche:

    Innanzitutto la variazione del nome. DICO è l'acronimo di "diritti dei conviventi", mentre PACS stava per "Patti di comune solidarietà". Diciamo che con un dribbling di natura verbale s'è voluto non fare un torto alla Chiesa. A me queste cose non piacciono, al contrario mi piace la chiarezza, anche e soprattutto nelle posizioni da prendere.

    Poi alcune cazzate su questo disegno di legge, che spero in sede di discussione al parlamento per diventare legge effettiva vengano recuperate:
    1. per avere diritto a poter subentrare nel contratto di affitto del convivente, ci vogliiono 3 anni di convivenza! E' addirittura in contrasto con alcune sentenze della cassazione che hanno dato questo diritto per convivenze di durata minore!
    2. per avere diritti di successione ci vogliono ben 9 anni di convivenza, quando la durata media di un matrimonio oggi è ben inferiore.
    3. gli amministratori di sostegno non possono essere conviventi con l'amministrato. Questa è davvero un'assurdità: 99 volte su 100 quando subentra una disabilità mentale è il coniuge ad amministrare il malato, e qui si nega questa possibilità.


    Questa legge, per mio conto, è accetabile soltanto se la si vede come un primo passo verso l'estensione del matrimonio a coppie omosessuali, che, non dimentichiamoci, sono gli unici ad avere reale diritto di vedersi riconosciute le proprie convivenze, dal momento che sono penalizzati dal non poter contrarre matrimonio.

  3. #3
    FdT-dipendente
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    questo è il governo delle leggi a metà!

  4. #4
    Can che dorme Wolverine
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    Quote Originariamente inviata da Abel Balbo
    Una mediazione fra le varie posizioni contrastanti, che come tutte le mediazioni scontenta un po' tutti.

    Personalmente ecco le mie critiche:

    Innanzitutto la variazione del nome. DICO è l'acronimo di "diritti dei conviventi", mentre PACS stava per "Patti di comune solidarietà". Diciamo che con un dribbling di natura verbale s'è voluto non fare un torto alla Chiesa. A me queste cose non piacciono, al contrario mi piace la chiarezza, anche e soprattutto nelle posizioni da prendere.

    Poi alcune cazzate su questo disegno di legge, che spero in sede di discussione al parlamento per diventare legge effettiva vengano recuperate:
    1. per avere diritto a poter subentrare nel contratto di affitto del convivente, ci vogliiono 3 anni di convivenza! E' addirittura in contrasto con alcune sentenze della cassazione che hanno dato questo diritto per convivenze di durata minore!
    2. per avere diritti di successione ci vogliono ben 9 anni di convivenza, quando la durata media di un matrimonio oggi è ben inferiore.
    3. gli amministratori di sostegno non possono essere conviventi con l'amministrato. Questa è davvero un'assurdità: 99 volte su 100 quando subentra una disabilità mentale è il coniuge ad amministrare il malato, e qui si nega questa possibilità.


    Questa legge, per mio conto, è accetabile soltanto se la si vede come un primo passo verso l'estensione del matrimonio a coppie omosessuali, che, non dimentichiamoci, sono gli unici ad avere reale diritto di vedersi riconosciute le proprie convivenze, dal momento che sono penalizzati dal non poter contrarre matrimonio.
    La 3 è effettivamente un'assurdità, le altre no. Devi aspettare che le convivenze siano effettivamente stabili e non "mordi e fuggi", prima di dare simili diritti (che comportano anche spese per lo Stato.....se permetti, io contribuente -purtroppo...- non voglio che i miei soldi siano sprecati più di quanto già sono.

    Globalmente sono d'accordo con questa legge. come dissi in passato, per me non è prioritaria ma effettivamente è giusto veder riconosciuti certi diritti anche a chi per qualche ragione giuridica non può sposarsi.

  5. #5
    Rum e Cocaina Sally
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    ma boh

    ieri ho sentito storie del tipo -convivenza tra fratello e sorella- come può essere un'unione di fatto? non capisco cosa stanno facendo

    io ero d'accordo per i gay che non possono sposarsi, ma tipo fratello e sorella.. o anche due etero, se vogliono i diritti possono sempre sposarsi in comune..

    boh sarà che non ci ho capito nulla

  6. #6
    FdT-dipendente
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    Quote Originariamente inviata da Sally
    ma boh


    boh sarà che non ci ho capito nulla
    Ecco appunto!!! Poco anche io ma ti dico che ho capito!


    Parlano di fratello e sorella, zio e nipote, ecc.. Nel senso che se tu accudisci ad un tuo vecchio zio che magari a figli o altro che avrebbero diritti di successione, in caso sia tu ad accudirlo (ci sono sempre un minimo di anni ecc) acquisisci alcuni diritti che non ti aspetterebbero per il grado di parentela.
    Lo stesos tra fratello e sorella, ecc...

  7. #7
    Se muoio rinasco P S Y C H O
    da Estero
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    Quote Originariamente inviata da Sally
    ma boh

    ieri ho sentito storie del tipo -convivenza tra fratello e sorella- come può essere un'unione di fatto? non capisco cosa stanno facendo

    io ero d'accordo per i gay che non possono sposarsi, ma tipo fratello e sorella.. o anche due etero, se vogliono i diritti possono sempre sposarsi in comune..

    boh sarà che non ci ho capito nulla

    Sally, non hai letto nemmeno le prime righe della proposta di legge!

    Te le riporto evidenziando quanto chiarisce i tuoi dubbi:

    Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
    1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.



    Come vedi solo se si è parenti di terzo grado si può convivere, così come accade per il matrimonio.
    E come vedi c'è un vincolo anche per gli amministratori di sostegno, che mi pare una cazzata!

  8. #8
    Rum e Cocaina Sally
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    Quote Originariamente inviata da Abel Balbo


    Sally, non hai letto nemmeno le prime righe della proposta di legge!

    Te le riporto evidenziando quanto chiarisce i tuoi dubbi:

    Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
    1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.



    Come vedi solo se si è parenti di terzo grado si può convivere, così come accade per il matrimonio.
    E come vedi c'è un vincolo anche per gli amministratori di sostegno, che mi pare una cazzata!
    ma allora perchè ieri al tg hanno parlato di convivenza tra fratello e sorella?

    e cosa vuol dire che gli amministratori di sostegno non possono vivere con l'amministrato?

  9. #9
    Sempre più FdT
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    Quote Originariamente inviata da Sally
    ma boh

    ieri ho sentito storie del tipo -convivenza tra fratello e sorella- come può essere un'unione di fatto? non capisco cosa stanno facendo

    io ero d'accordo per i gay che non possono sposarsi, ma tipo fratello e sorella.. o anche due etero, se vogliono i diritti possono sempre sposarsi in comune..

    boh sarà che non ci ho capito nulla

    xkè è d'obbligo sposarsi?....

  10. #10
    Vivo su FdT DKNY
    Donna 39 anni da Estero
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    Quote Originariamente inviata da Abel Balbo
    Come vedi solo se si è parenti di terzo grado si può convivere, così come accade per il matrimonio.
    premetto che non ho ancora letto x intero la cosa quindi mi astengo dal commentare...

    ma x la legge italiana un parente di 3 grado è tuo cugino!

    ci si può sposare coi propri cugini?

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