Art. 5.
1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato B; c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'
allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'
allegato D.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche' siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.