Originariamente inviata da
BadWolf
Tho :
Sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali (norme del codice della strada che prevedono l'arresto o l'ammenda, come la guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, oppure il non fermarsi dopo aver causato un incidente).
In questi casi la patente e' ritirata direttamente dall'agente accertatore della violazione che la trasmette, unitamente al rapporto ed entro dieci giorni alla prefettura del luogo dov'e' stata commessa la violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno.
Gli estremi del provvedimento sono iscritti sulla patente e comunicati alla direzione generale della MCTC.
Quando il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
Il provvedimento di sospensione cautelativa, in taluni casi, puo' essere disposto (dal prefetto, tramite imposizione di una revisione della patente) al fine di far sottoporre il conducente a visita medica per accertare le sue condizioni psico-fisiche. Se la visita e' positiva, la patente dev'essere restituita, altrimenti puo' scattare la revoca.
Adesso continua pure a raccontar fregnacce, sai chi se ne frega.
La cosa importante e' che nessuno ti creda,la disinformazione e' sempre dannosa