Salve a tutti.. vorrei avere un vostro parere su una questione un pò particolare.
Sono in maternità obbligatoria fno al 15 febbraio. Ieri ho ricevuto una lettera dall'azienda dove vengo licenziata perchè la società titolare dell'attività (un albergo) chiude la propria attività. In realtà scopro che l'attività è sempre in essere . Quello che è cambiato è solo il nome della società; il legale rappresentante , il consiglio d'amm.ne , il domicilio dell'attività e il tipo di attività sono sempre gli stessi.
Altri colleghi hanno solo effettuato il passaggio dalle dipendenze della vecchia alla nuova società
Da quando sono stata assunta , è già la 3 volta che succede una cosa del genere . Mai sono stata licenziata e riassunta, ho solo effettuato un passaggio per cui ferie anzianità ecc ecc non sono mai state azzerate.
E' possibile secondo voi opporsi a questo licenziamento?
Grazie 1000 a tutti per l'aiuto che mi potrete dare.
Allora . A parte la drammaticità della situazione , per la quale ti do tutta la mia solidarietà,
il caso presenta notevoli e singolari stranezze : La società cambia (solo nome) ma rimane tutto immutato a parte qualche sforbiciata al personale. Secondo quanto mi hai detto e da qui posso prospettarti tre orizzonti e tre soluzioni con relative contromisure:
1 - potresti venire licenziata e poi riassunta ; (potrebbero puntare agli incentivi per assumere "nuovo personale" e magari a ridiscutere i termini del contratto ...)
2 - potresti venire licenziata definitivamente ed allora devi rivolgerti anche attraverso un movimento di difesa del cittadino ad un legale e coinvolgere qualche organizzazione sindacale ; se siete in parecchi ,più di tre , potete costituirvi come comitato ;
3 - potrebbero utilizzare il licenziamento per poi riassumerti con un contratto a tempo o altre diavolerie del caso .
Da qui ripeto più di così non so cosa posso dirti .
Queste sono le cose che in base a quanto scrivi posso riferire .
Allora da quello che so io (casi realmente visti) quando una vecchia società confluisce in una nuova, la nuova ditta ha l'obbligo di mantenere l'organico di quella vecchia.
Il fatto che altri dipendenti siano passati "in linea diretta" dalla società con il vecchio nome a quella con il nuovo nome è a mio avviso un rafforzativo del fatto che nella sostanza nulla è cambiato.
Alla luce degli elementi che mi hai dato direi che non hanno titolo per licenziarti e puoi impugnare il licenziamento, rivolgiti ad un sindacato, o al centro della difesa del cittadino, o all'ispettorato del lavoro ma a quest'ultimo ente credo che ci puoi andare solo se rappresentata da un sindacato.
Avendo avuto esperienze anche con i sindacati, se il primo ti dice che non ci si può fare niente (e mi sembrerebbe molto strano), rivolgiti almeno ad altri due sindacati diversi in quanto ho visto che alcuni sindacati sono più "zelanti" e combattivi di altri.
ti consiglio di andare da qualche ispetorato del lavoro
ciao!
Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro, dimissioni in caso di maternità
Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonché fino al compimento del 1° anno di età del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera Azienda o reparto.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Le disposizioni previste dall'art. 54, D. Lgs. n. 151 del 2001, cit. si applicano altresì in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Nel caso in cui la lavoratrice madre rassegni le dimissioni dal suo posto di lavoro durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento è necessario comunicare le dimissioni all'ispettorato del lavoro il quale dovrà controllarne la regolarità e provvedere alla loro convalida. In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il divieto non si applica: 1) nel caso di licenziamento per giusta causa dovuto a colpa grave della lavoratrice; 2) nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda; 3) nel caso di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta; 4) in caso di esito negativo della prova.
Ciao Eurasia sono inquadrata con un contratto a tempo indeterminato qualifica impiegata di ricevimento di terzo livello. Sono sempre stata impiegata con questo tipo di contratto fin dalla prima assunzione con la prima società. Dal 4 livello al quale ero inizialmente ora sono al terzo.
Preciso che oltre al nome della società è cambiata anche la partita iva.
Grazie ancora per tutte le risposte...sappiate che a brevissimo avrò un colloquio con un'organ.sindacale . Vi farò sapere come procederà la cosa. Sicuramente farò valere i miei diritti...se ne ho ancora.
Se avrai un colloquio sindacale loro sapranno sicuramente consigliarti meglio. Adesso che mi dai la certezza di essere stata impiegata con un contratto di lavoro standard ti consiglio di premere sull'illegittimità del licenziamento in fase di gravidanza.
Tralaltro, se l'organizzazione alla quale ti rivolgi è la rappresentanza sindacale della struttura interna all'azienda puoi approfittarne per chiedere loro quali sono stati i criteri che hanno determinato la scelta di alcuni dipendendenti piuttosto che altri.
Te lo scrivo perchè solitamente si segue una scaletta di scelta in cui i sindacati contribuiscono in maniera significativa quindi loro non potranno non informarti.
Buongiorno a tutti. Ti ringrazio Eurasia per la risposta. In effetti , del mio reparto sono la più anziana dopo la direttrice e , dopo di me , ci sono 2 colleghe con contratto part time a 20 ore.
Nell'azienda non c'è mai stata una rappresentanza sindacale ovviamente perchè c'è sempre stata molta paura di ripercussioni. Poco male, mi sono rivolta a un sindacato esterno...vi terrò aggiornati.
Grazie ancora a tutti . Se avete altre cose da dire non esitate....
ciao a tutti...ecco u aggiornamento...con l'aiuto dell'avvocato del sindacato abbiamo contestato il licenziamento. Aspetto di conscere la data dell'udienza...vi farò sapere...ciao a tutti....
Sono cose che in genere vanno per le lunghine, ma dagli elementi che ci hai fornito dovrebbero darti ragione. Resta da definire se ti è dovuto il compenso per le eventuali giornate non lavorate dal 15/2 fino alla data della sentenza. Io credo di sì perchè tu eri comunque a loro disposizione. Se invece nel frattempo stai lavorando (in regola) presso qualche altra ditta allora la cosa si complica, quindi senti bene dal sindacato cosa devi fare in questo periodo "transitorio" che potrebbe anche durare mesi.