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Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro, dimissioni in caso di maternità
Durante il periodo di maternità vige il divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonché fino al compimento del 1° anno di età del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera Azienda o reparto.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Le disposizioni previste dall'art. 54, D. Lgs. n. 151 del 2001, cit. si applicano altresì in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Nel caso in cui la lavoratrice madre rassegni le dimissioni dal suo posto di lavoro durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento è necessario comunicare le dimissioni all'ispettorato del lavoro il quale dovrà controllarne la regolarità e provvedere alla loro convalida. In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il divieto non si applica:
1) nel caso di licenziamento per giusta causa dovuto a colpa grave della lavoratrice;
2) nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda;
3) nel caso di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta;
4) in caso di esito negativo della prova.
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