Originariamente inviata da
MisterNO
Non si può analizzare la questione in termini così semplicistici e non con questa superficialità .
Comunque ecco cosa dice la legge :
avoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto ad un trattamento economico per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.
In alcuni casi l'indennità è dovuta dall'INPS e i contratti collettivi possono prevedere un obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro; in altri casi l'INPS non è tenuto a corrispondere l'indennità e quindi l'onere ricade integralmente sul datore di lavoro se e in quanto sia previsto nei contratti collettivi.
Trattamento a carico INPS
L'indennità economica di malattia a carico dell'INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
- operai dell'industria, artigianato e categorie assimilate, lavoratori a domicilio;
- operai e impiegati del commercio;
- salariati delle aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati;
- dipendenti da condomini, proprietari di fabbricati e servizi di culto, esclusi gli impiegati ed i portieri;
- salariati fissi e assimilati delle aziende agricole;
- lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.
L'indennità di malattia non spetta, indipendentemente dal settore di appartenenza, agli apprendisti.
Il diritto alle prestazioni economiche sorge dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro e permane per tutta la sua durata, protraendosi per un ulteriore periodo di 60 giorni successivo alla cessazione (per licenziamento o dimissioni) o sospensione del rapporto di lavoro.
Per i dipendenti da aziende agricole il diritto alla prestazione economica di malattia sorge dal momento dell'iscrizione negli elenchi nominativi e finisce decorsi 60 giorni dalla cancellazione.
Per i lavoratori a domicilio il diritto sorge dalla data di consegna del lavoro da eseguire da parte del datore di lavoro committente.
Periodo
L'indennità giornaliera di malattia spetta dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare.
I primi tre giorni di assenza per malattia, cosiddetti di carenza, non sono indennizzati dall'INPS e generalmente i contratti collettivi prevedono che siano pagati dal datore di lavoro.
Il quarto giorno di assenza si computa dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore sempreché la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario il quarto giorno deve essere computato dal giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata effettuata la visita medica.
Se nel certificato non è riportata la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno di assenza per malattia è computato dalla data di effettuazione della visita medica.
L'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno in caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente.
Computo del periodo massimo indennizzabile
Il periodo massimo indennizzabile (180 giorni nell'anno solare) si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare, comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi, ecc.).
Sono esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:
- i periodi di astensione dal lavoro per congedo di maternità/paternità e congedo parentale;
- i periodi di assenza causata da infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'INPS abbia esperito - con esito positivo, anche se parziale - l'azione di surrogazione.
Se la malattia insorta in un anno si protrae nell'anno successivo, senza interruzione, il limite dei 180 giorni deve essere preso in considerazione per ogni singolo anno; per la determinazione dell'indennità economica la malattia si considera invece come un unico evento.
Misura
L'indennità giornaliera di malattia è commisurata:
- al 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia;
- al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia.
Per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all'Albo delle imprese artigiane l'indennità è commisurata all'80% della retribuzione media globale giornaliera per tutte le giornate indennizzabili.
Per gli operai vengono indennizzati tutti i giorni feriali (compreso il sabato), escluse la domenica e le festività nazionali e infrasettimanali; per gli impiegati e i quadri vengono indennizzati tutti i giorni di calendario (comprese le domeniche), escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
Nel caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 del valore normale.
Retribuzione media giornaliera
Per gli impiegati e i quadri la retribuzione media globale giornaliera è pari a 1/30 della retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente quello d'inizio della malattia, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive (concorrono alla determinazione della retribuzione tutte le voci assoggettabili a contribuzione previdenziale, con esclusione delle eventuali integrazioni dell'indennità di malattia poste contrattualmente a carico del datore di lavoro).
Se il lavoratore non ha prestato attività per l'intero periodo di riferimento (es. rapporto iniziato o cessato nel mese) la retribuzione media globale giornaliera si ricava dividendo la retribuzione percepita per il numero delle giornate di calendario ed aggiungendo al risultato 1/30 dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gli operai la retribuzione media globale giornaliera risulta dalla somma di (a) retribuzione percepita nel mese precedente diviso il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese (nonché la sesta giornata in caso di settimana corta) e (b) 1/25 del rateo delle mensilità aggiuntive. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensilizzata, la quota (a) si determina con il divisore 26.
Opterei per un colloquio supportato da una tutela legale - difensore civico- o da un Avvocato delle associazioni a tutela del cittadino .
Il tutto per avere una certa copertura legale .
Il dialogo senza legale è senz'altro auspicabile magari auspicando nel buon senso .
Nel caso servissero dettagli sono qua .