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darkness_creature
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Dav
Ma io non dubitavo di te o dell'articolo. Però guarda qui, queste sono le pene NON soggette ad indulto
Articolo 3
(Esclusioni oggettive)
1.
L’indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o
dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all’art. 74;
2) 75 (associazione per delinquere).