io una cosa del genere l ho studiata a scuola.
mi sembra sul libro di diritto c era una cosa del genere
ma non è stata attuato sto fatto
e mi sembrava che erano 10 le città metropolitane
Non sono molto ferrato, il concetto dovrebbe essere che per città molto grandi (metropoli...), esistendo le circoscrizioni, che di fatto sono come dei piccoli comuni all'interno della città stessa, si possa considerare la città come una nuova provincia e le circoscrizioni come i suoi comuni; tutta la restante parte geografica della vecchia provincia dove si trova la metropoli in questione, rimane un'ulteriore provincia, quella preesistente.
Insomma un modo per aumentare il numero degli enti locali anziché ridurli...
Il tutto è riconucibile alla legge 142 del 1990, della quale riporto la parte interessante al post in oggetto:
Capo VI - Aree metropolitane17. Aree metropolitane. - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
18. Città metropolitana. - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) città metropolitana;
b) comuni.
2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
19. Funzioni della città metropolitana e dei comuni. - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le
funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.
20. Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana. - 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.
21. Delega al Governo. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. (comma abrogato).
4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Fermo restando che potrei aver male interpretato questa legge (come ho detto più sopra sono poco esperto sull'argomento) sto ancora aspettando l'abolizione delle provincie, unico punto del programma-promessa elettorale delle forze politiche di governo che mi aveva affascinato...
Ma sai che pensavo che Roma lo fosse già?!Curioso..
Lo è in parte, nel senso che è divisa in "circoscrizioni", ognuna delle quali si può considerare come un piccolo comune.
La differenza se ho capito bene è che si vorrebbe fare della provincia di Roma due province più piccole, una che prende il territorio dell'attuale città e comuni attaccati, l'altra il resto.
Non so se almeno sparirebbe il concetto di "comune di Roma", resta il fatto, per come la vedo io, che mentre si parla di eliminare le province o almeno ridurne il numero, dal momento che il loro ruolo potrebbe benissimo essere preso in parte dai comuni e il resto dalle regioni, qui si ottiene l'effetto di aumentarle ulteriormente!
Aumentarle non mi sembra, dato che le aree metropolitane sarebbero molte meno delle attuali province
Se ho capito bene la provincia di Roma diventerebbe 2 province: roma metropolitana e suo complemento alla vecchia provincia di Roma; idem 2 province al posto di quella di Milano e così via per almeno 10 città con la possibilità di estendere il concetto anche ad altri grandi centri urbani.
Quindi le province aumenterebbero di almeno 10 (sempre se ci ho capito qualcosa...)
Mi sa che parla di questo.
Ok del Cdm al decreto Roma Capitale
Sancito lo status particolare
un secondo provvedimento
dovrà dettagliare soldi e poteri
ROMA
«Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto su Roma Capitale che sarà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale». Lo afferma il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, entrato in Consiglio dei ministri dopo la firma. Il provvedimento attribuisce un nuovo status di ente speciale alla città di Roma ed è stato votato anche da Pd e Lega.
Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, definendolo «un primo passo necessario e importante per fare in modo che la nostra città abbia una governance adeguata, non solo al ruolo di Capitale d’Italia, ma anche al ruolo internazionale della città».
Un secondo decreto prevederà successivamente del dettaglio poteri, funzioni amministrative e patrimonio (è stato rimandato anche il discorso sulle indennità). Prevista una riduzione dei municipi a 15 e dei consiglieri comunali a 48 (ora sono 60). L'iter del secondo decreto si preannuncia più complesso: il primo decreto ha disegnato solo la cornice, sancito uno status: «Una parzialissima attuazione della Costituzione» secondo il Pd, un «decreto patacca», per l’Idv, un «barattolo vuoto» per l’Udc. La sostanza, concordano tutti, deve ancora arrivare.