Condannato un docente che aveva minacciato gli allievi
ROMA
È reato minacciare di bocciatura uno studente. Parola di Cassazione che sottolinea come una minaccia di questo tipo sia «idonea ad ingenerare forti timori», andando ad incidere sulla «libertà morale» dell’alunno. Applicando questo principio, la Sesta sezione penale ha confermato la condanna per minaccia aggravata nei confronti di un professore del liceo scientifico Paolo Lioy di Vicenza, Marcello T., colpevole di avere detto alla studentessa Silvia C. che «non aveva più alcuna possibilità di essere promossa».
La condanna per minaccia aggravata, all’insegnante era già stata comminata dal gup del Tribunale di Vicenza (marzo 2005) e dalla Corte d’appello di Venezia (ottobre 2007). Invano il docente si è rivolto alla Cassazione, sostenendo, a sua discolpa, che non poteva configurare minaccia la prospettazione di una bocciatura perchè «l’evento pregiudizievole era comunque indipendente dalla sua volontà, trattandosi di una decisione che avrebbe impegnato l’intero collegio dei docenti». Piazza Cavour, sentenza 36700, ha respinto il ricorso e ha sottolineato che giustamente i colleghi di merito hanno ravvisato nella bocciatura prospettata una minaccia «argomentando che per una studentessa la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze».
Quanto alla difesa del professore secondo la quale la decisione spettava comunque al collegio docenti e dunque non ci poteva essere minaccia, la Suprema Corte ha sottolineato che «per la sussistenza del reato si cui all’art. 612 c.p. l’idoneità della condotta va valutata secondo un giudizio “ex ante”, tenendo conto di tutte le circostanze che in base ad un criterio medio possono essere considerate al momento della condotta. L’impossibilità di realizzare il male minacciato - dice la Cassazione - non esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare un timore nel soggetto passivo». Nel caso in questione è stato riconosciuto che «la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale». (la sampa)
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E' giusto o così si proteggono gli studenti lavativi?
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