Chi può effettuare la “copia privata” di fonogrammi e videogrammi ed a quali condizioni?
Solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
Quando non è consentita la riproduzione di fonogrammi e videogrammi?
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
E’ consentita la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale?
No, è illegale e penalmente perseguibile. E’ inoltre illegale e penalmente perseguibile la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.
A cosa si applica il compenso per “copia privata”?
Il compenso si applica a:
tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (musicassette, VHS, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ecc.)
tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (registratori audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi su supporti vergini.