Qualcuno informato saprebbe dirmi se in Italia è legittima l'uccisione per autodifesa in situazioni di imminente pericolo? Esistono delle cause ad esso connesse?
Qualcuno informato saprebbe dirmi se in Italia è legittima l'uccisione per autodifesa in situazioni di imminente pericolo? Esistono delle cause ad esso connesse?
Sbaglierò sicuramente, ma non credo proprio (vedendo come vanno a finire queste situazioni, con la vittima che diventa aggressore). Per contro so che la reazione deve essere commisurata al pericolo (es, non sparare se uno ti minaccia con un coltello. ma magari (certamente) dico una boiata)
Dalle notizie che ricordo di aver sentito, credo anch'io che non sia legittima..
Ma potrei benissimo sbagliare....
La legge sulla difesa abitativa (quella che conosco meglio) non fa scattare l'accusa di omicidio se dimostri di non aver avuto l'intenzione di uccidere.
Ovvero MAI sparare alla schiena o in faccia, e MAI se il malvivente non è armato e determinato.
E' parecchio articolata e descriverla mi è dura, sappi solo che non è così facile dimostrare la leggittima difesa senza subire una denuncia per lesioni aggravate o omicidio colposo.
In pratica, son ***** da cagare.
LEGITTIMA DIFESA
Art. 52 C. P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
EIL 24 GENNAIO 2006 QUESTO ARTICOLO FONDAMENTALE
E' STATO MODIFICATO COME SEGUE:
"Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio 2006. Il provvedimento modifica l'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari in casa, nel suo studio professionale o nel negozio quando l’aggressore non mostra di voler desistere. In questo caso anche sparare non è più un eccesso ma legittima difesa."
DDL Camera 24 gennaio 2006
Fonte: http://www.cittadinolex.kataweb.it
DDL Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.
Art. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (articolo sulla violazione di domicilio riportato di seguito in questa stessa pagina) sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 C. P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita' (Numero cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Grazie
Prego.