Filma glutei della paziente:assolto
Cassazione:"Colpa di vuoto legislativo"
Filmava i glutei delle sue pazienti di nascosto mentre le visitava sul lettino, per questo un medico fiorentino era stato condannato in due gradi di giudizio per interferenze illecite nella vita privata. La Cassazione ha però ribaltato la sentenza e lo ha assolto: per quanto la paziente sia stata "vittima di una biasimevole condotta del professionista", non potrà rivalersi in sede penale perché "lo stato attuale della legislazione non lo consente".
La vittima del sopruso, vittima pure di una "grave lacuna legislativa", denunciata dai supremi giudici, potrà solo chiedere il risarcimento del danno, in sede civile, "per la lesione della dignità". Gli 'ermellini' della Quinta sezione penale (sentenza 36884 redatta da Vito Scalera) riconoscono che "si tratta indubbiamente di grave lacuna legislativa, che sarebbe auspicabile fosse colmata, atteso che può legittimare comportamenti francamente riprovevoli e lesivi dell'altrui dignità, se posti in essere dall'agente nel proprio domicilio, ove in ipotesi la parte lesa si fosse recata in buona fede, tanto più se l'accesso era necessitato, come nel caso in esame, dall'esigenza di sottoporsi ad una visita medica".
L'annullamento della doppia condanna inflitta al medico, Alessandro N. nei due gradi precedenti, deriva dal ricorso della Procura di Firenze che, "nell'interesse della corretta applicazione della legge", ha fatto notare alla Cassazione che l'art. 615 bis c.p. "tutela il titolare dello jus excludendi dall'indebita intrusione di estranei nel proprio domicilio, di modo che il domicilio protetto era quello del medico e la paziente vi si era recata per una visita".
Perciò, secondo la Procura, e la Cassazione ha sottoscritto la tesi, la paziente "non poteva avvalersi della norma in questione (quella della violazione della privacy ndr) in favore del medico". La Suprema Corte osserva ancora che l'art. 615 bis c.p. punisce penalmente "la condotta di chi carpisca con strumenti di ripresa e registrazione, immagini, voci e suoni attinenti alla vita privata di altri". Insomma, "la norma tutela il diritto all'inviolabilità del proprio domicilio e della propria privacy". E purtroppo, è costretta ad annotare la Cassazione, "il comportamento certamente riprovevole del medico è avvenuto nel suo studio, che costituiva per l'appunto il luogo protetto". In attesa che il legislatore colmi questa "grave lacuna", la Cassazione, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dice alla "vittima che non le resta allo stato che fare ricorso" ad azione civile "onde conseguire il risarcimento del danno per la lesione della propria dignità e riservatezza".