Originariamente inviata da
KiNdEr_SoRpReSa
Mi sono informata...
art. 10 del Codice Civile:
qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, PUO' DISPORRE CHE CESSI L'ABUSO, SALVO IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
La tutela è inibitoria e risarcitoria
Si parla di pubblicazione...però conviene sempre far firmare una liberatoria dove colui che fa lo scherzo dichiara di non pubblicare e di non fare nulla delle immagini della vittima.