Il direttore delle poste non può prendere in prestito soldi, anche se ne garantisce la restituzione:
La Cassazione, con la sentenza n. 25802/11, ha affermato che le intercettazioni possono essere utilizzate anche se l'imputazione viene derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura e se il giudice, a prescindere dall'utilizzo di tali strumenti, avrebbe comunque deciso nello stesso senso.
Il caso
Il direttore di un ufficio postale si è appropriato di alcune somme di denaro depositate nelle casse postali sostituendo l'ammanco con assegni privi di copertura. Il Tribunale di Torino, riqualificando il reato di peculato originariamente contestato in appropriazione indebita aggravata e continuata, lo condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa con i doppi benefici di legge. La Corte d'appello, cambiando in parte la sentenza di primo grado, riduce la pena a due mesi di reclusione e duecento euro perché l'imputato si è adoperato per attenuare le conseguenze dannose del reato.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Queste ultime, infatti, sono state disposte nel 2004 in un procedimento per rapina a carico di altri imputati e, a parere del ricorrente, non possono essere utilizzate quali prove del reato di appropriazione indebita. Altro motivo del ricorso è l'insussistenza del dolo specifico contestato, in quanto il direttore ha agito con la certezza di poter restituire gli importi prelevati.
La Suprema Corte sottolinea che le intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, «salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 c.p.p.). Vero è che per l'appropriazione indebita non vi è l'obbligo di arresto in flagranza, ma tale requisito deve sussistere nel momento dell'acquisizione nel procedimento "ad quem".
Il Collegio condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene possibile valutare in sede di legittimità se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente - circostanza, nel caso di specie, da escludersi - abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito. Nel caso di specie, infatti, indipendentemente dalle intercettazioni, la responsabilità del ricorrente sussiste sia perché egli stesso ha ammesso i fatti sia in base alle risultanze dell'inchiesta effettuata dagli organi di vigilanza interna delle Poste italiane. Inoltre, il ricorrente non ha seguito le elementari regole di prudenza che devono ispirare un direttore dell'ufficio postale, pertanto, il ricorso viene rigettato
fonte:
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-dirit...o/lstp/435946/