Quote:
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione
delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in
modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere
inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore
flessibilità nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento
agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi
compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
Quote:
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell'articolo 1, della legge 266 del 2005 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il
comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito: «189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e
quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali,
non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.».