Articolo primo. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.

3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha confini se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento dei medesimi diritti. Questi confini non possono essere determinati che dalla Legge.

5. La Legge non ha diritto di vietare se non le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

6. La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente ammessi a tutte le dignità, posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in virtù della Legge, deve obbedire istantaneamente: egli si rende colpevole se oppone resistenza.

8. la Legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

9. Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere severamente represso dalla Legge.

10. Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, una contribuzione comune è indispensabile: essa dev’essere egualmente ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla liberamente, di seguirne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, l’esazione e la durata.

15. La società ha il diritto di chieder conto a tutti gli agenti pubblici della loro amministrazione.

16. Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione.

17. Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in modo evidente, e sotto la condizione di una giusta e previa indennità.






COSTITUZIONE FRANCESE


L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’eguaglianza dei diritti. – Non vi è più né nobiltà, né parìa, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobilità, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. – Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico. – Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. – Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri. – La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.



TITOLO I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE



La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 1° Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti ed agli impeghi, senza altra distinzione che quella delle virtù e dei talenti; 2° Che tutte le contribuzioni saranno ripartite fra tutti i cittadini egualmente in proporzione delle loro facoltà; 3° Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione personale.

La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: – La libertà di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né detenuto se non nelle forme determinate della Costituzione; – La libertà di ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura né ispezione prima della loro pubblicazione, e di esercitare il culto religoso al quale aderisce; – La libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, soddisfacendo alle leggi di polizia; – La libertà di indirizzare alle autorità costituite petizioni firmate individualmente.

Il Potere legislativo non potrà fare leggi che attentino o ostacolino l’esercizio dei Diritti naturali e civili indicati nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà non consiste che nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.

La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, o la giusta e previa indennità di quelle di cui la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. – I beni destinati alla spese del culto e a tutti i servizi di utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione.

La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte secondo le forme stabilite dalla legge.

I cittadini hanno diritto di eleggere o di scegliere i Ministri dei loro culti.

Sarà creata un’istituzione generale dei Soccorsi pubblici, per allevare i fanciulli abbandonati, assistere i poveri infermi, e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.

Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita per quanto riguarda le parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e le cui istituzioni saranno distribuite gradualmente, in rapporto alla suddivisione del Regno. – Saranno stabilite feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, per mantenere la fraternità fra i cittadini, e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle Leggi.

Sarà fatto un Codice di leggi civili comuni a tutto il Regno.







TITOLO II

DELLA DIVISIONE DEL REGNO, E DELLO STATO DEI CITTADINI



1. Il Regno è uno e indivisibile; il suo territorio è distribuito in ottantaré dipartimenti, ogni dipartimento in distretti, ogni distretto in cantoni.

2. Sono citadini francesi: – Coloro che sono nati in Francia da un padre francese; – Coloro che, nati in Francia da un padre straniero, hanno fissato la loro residenza nel Regno; – Coloro che, nati in un paese straniero da un padre francese, si sono stabiliti in Francia prestando il giuramento civico; – Infine coloro che, nati in un paese straniero e discendendo in un qualsiasi grado da un Francese o da una Francese emigrati per motivo di religione, vengano a dimorare in Francia e prestino il giuramento civico.

3. Coloro che, nati fuori dal Regno da genitori stranieri, risiedono in Francia, diventano cittadini francesi dopo cinque anni di domicilio continuato nel Regno se vi abbiano inoltre acquistato degli immobili o sposato una Francese, o creato un’azienda agricola o commerciale, e se hanno prestato il giuramento civico.

4. Il Potere legislativo potrà, per motivi importanti, conferire ad uno straniero un atto di naturalizzazione, senza altre condizioni che di fissare il suo domicilio in Francia e di prestarvi il giuramento civico.

5. Il giuramento civico è: Io giuro di essere fedele alla Nazione, alla Legge e al Re e di sostenere con tutte le mie possibilità la Costituzione del Regno, decretata dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791.

6. La qualità di cittadino francese si perde: 1° per la naturalizzazione in un paese straniero; 2° Per la condanna a pene che comportano la degradazione civica, finché il condannato non è riabilitato; 3° Per un giudizio in contumacia, finché il giudizio non è annullato; 4° Per l’affiliazione a qualsiasi ordine cavalleresco straniero o a qualsiasi corporazione straniera che presupponga sia delle prove di nobiltà, sia delle distinzioni di nascita, o che esiga dei voti religiosi.

7. La legge non considera il matrimonio che come contratto civile. – Il Potere legislativo stabilirà per tutti gli abitanti, senza distinzione, il modo col quale le nascite, i matrimoni e i decessi saranno constatati; e designerà gli ufficiali pubblici che riceveranno e conserveranno i relativi atti.

8. I cittadini francesi, considerati sotto il profilo delle relazioni locali che nascono dalla loro riunione nelle città e in determinate circoscrizioni del territorio delle campagne, formano i Comuni. Il Potere legislativo potrà fissare l’estensione della circoscrizione di ciascun comune.

9. I cittadini che compongono ciascun comune hanno il diritto di eleggere a tempo, secondo le forme determinate dalla Legge, quelli tra loro che, col titolo di Ufficiali municipali, sono incaricati di gestire gli affari particolari del comune. - Si potranno delegare agli ufficiali municipali funzioni relative all’interesse generale dello Stato.

10. Le regole che gli ufficiali municipali saranno tenuti a seguire nell’esercizio delle loro funzioni, tanto quelle municipali quanto quelle che saranno state loro delegate per l’interesse generale, saranno fissate dalle leggi.





TITOLO III

DEI POTERI PUBBLICI



1. La Sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna frazione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.

2. La Nazione, dalla quale sola emanano tutti i Poteri, non può esercitarli che per delega. – La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo ed il Re.

3. Il Potere legislativo è delegato ad una Assemblea Nazionale composta da rappresentanti temporanei, liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del Re, nella maniera che sarà fissata qui di séguito.

4. Il Governo è monarchico: il Potere esecutivo è delegato al Re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da ministri ed altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui di séguito.

5. Il Potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.





Devo analizzare fin qui...articolo per articolo...la costituzione francese! vi prego aiutatemi!!