non è necessario in teoria, ma in pratica è come se lo fosse: se non hai il consenso dei genitori le pratiche sono lunghissime, entra in causa il giudice dei minori o per lo meno un tuo tutore.. va a finire che fai prima a partorire..
non è necessario in teoria, ma in pratica è come se lo fosse: se non hai il consenso dei genitori le pratiche sono lunghissime, entra in causa il giudice dei minori o per lo meno un tuo tutore.. va a finire che fai prima a partorire..
no, il permesso dei genitori ci vuole sempre..
ci sono casi (rarissimi) che con determinate procedure, tra cui andare davanti al giudice spiegando motivi più che validi, puoi farlo senza che i tuoi lo sappiano... ma come ho già detto è raro
Tu giudichi una persona matura dal coraggio che ha verso un genitore?
Beh, con tutto il rispetto, penso tu stia dicendo una grande stupidata.
Non è il far sesso il problema, molte volte il problema lo sono i genitori e ti garantisco che non è questione di essere maturi, coraggiosi o pronti.
Forse c'è solo una situazione famigliare che non permette di riuscire a parlare di queste cose. Ci hai mai pensato? Mi sa di no.
Per questa 'macabra azione', ripeto non è sempre necessaria l'autorizzazione di un genitore, ma può subentrare anche un giudice.
Sarà forse per questo motivo che a volte serve un giudice per questa 'macabra azione'?
Come qualcuno ha già detto è possibile ma molto lunga e difficile la questione. Esistono comunque centri autorizzati che si occupano solo di ragazze minorenni in tutta sicurezza, facendo in modo anche che la cosa si sbrighi in poche ore per non far insospettire i genitori.
Lo prevede la legge 194, all'articolo 12
Articolo 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
non è possibile