Minorenne non partecipa alla violenza di gruppo ai danni di una coetanea, ma filma le immagini shock dello stupro. Va punito alla pari del violentatore.
Contributo attivo o passivo
Piazza Cavour non lascia spazio a nessun tentativo di difesa per chi, pur senza commettere materialmente il reato, filmi uno stupro. Il reato punito dall’art. 609 bis c.p. si verifica anche se «non viene posta in essere una attività tipica di violenza sessuale» (sentenza n. sentenza 11560/2010).
Rigettata anche l’obiezione dei legali del sedicenne che nel ricorso in Cassazione hanno sottolineato come il minore non abbia partecipato attivamente allo stupro. I giudici con l’ermellino respingono il ricorso ed evidenziano la correttezza della decisione del Tribunale del Riesame che ha stabilito circa le misure cautelari.
Il reato è di indubbia gravità. A ciò devono aggiungersi le specifiche modalità e le circostanze del comportamento criminoso eseguito nel corso di un incontro tra giovani che avrebbe dovuto essere un momento festoso e conviviale, approfittando dello stato di incapacità indotto nella persona offesa e della personalità del colpevole, assolutamente sprezzante della dignità della vittima.
Presupposti del reato
Perché sussista il presupposto soggettivo di colpevolezza del reato basta che il singolo realizzi anche solo una frazione dello stupro. In questo modo la III Sezione penale di Cassazione ha confermato l’affidamento in comunità per il minorenne di Messina indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti di un’adolescente filmata durante lo stupro avvenuto nell’aprile del 2009. Da qui la misura cautelare di affidamento in comunità disposta dal Tribunale della libertà dei minori.
Stupro di gruppo
Quanto al fatto che il giovane, filmando la violenza, non vi abbia partecipato attivamente, la Cassazione sottolinea che per la sussistenza del reato di stupro di gruppo è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale nè che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.