Apologia Fascista (Reato di -) tratto dal Codice di Procedura Penale.
Comma 2, riguardante la legge del 3-12-1947 n. 1546 - Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.
Art 1 - Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualsiasi forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o per l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni
Art 6 - Chiunque, per mezzo mezzo della stampa e in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli artt. precedenti, è punito con la reclusione da 1 a 8 anni.
Art 7 - Chiunque esalta pubblicamente, con i mezzi elencati nell'art precedente le persone o le ideologie prorpie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con reclusione da 6 mesi a tre anni.
Comma 3, Art. 4 : apologia del Fascismo
Chiunque, fuori dal caso prevenuto dell'art 1 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista), pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito cn la reclusione fino a due anni e con sanzione pecuniaria fino a lire 500.000 (ad oggi sarebbero circa 3 milioni di euro).
La pena aumenta se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o propaganda. La condanna importa privazione dei diritti indicati nell'art. 28 comma secondo, n. 1 del Cod. Penale per un periodi di 5 anni.
ecc..
http://www.miolegale.it/normativa/11...-fascista.html