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Apologia di fascismo

  1. #1
    Assuefatto da FdT
    Donna
    Iscrizione: 26/11/2006
    Messaggi: 682
    Piaciuto: 2 volte

    Predefinito Apologia di fascismo

    NN SO SE STO POSTANDO NELLA SEZIONE + ADATTA...SE COSì NN FOSSE MI SCUSO IN ANTICIPO....

    proprio adesso mi è venuto un dubbio... mi sembra di ricordare che esporre figure/immagini/slogan insomma qualsiasi cosa possa interessare il fascismo e quindi il Duce fosse vietato e addirittura penale...

    mi so fumata qlks o è vero?


  2. #2
    obo
    .
    35 anni
    Iscrizione: 23/9/2005
    Messaggi: 35,505
    Piaciuto: 122 volte

    Predefinito

    non mi pare sia cambiato qualcosa, la legge è questa

    Apologia Fascista (Reato di -) tratto dal Codice di Procedura Penale.

    Comma 2, riguardante la legge del 3-12-1947 n. 1546 - Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

    Art 1 - Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualsiasi forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o per l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.
    Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni

    Art 6 - Chiunque, per mezzo mezzo della stampa e in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli artt. precedenti, è punito con la reclusione da 1 a 8 anni.

    Art 7 - Chiunque esalta pubblicamente, con i mezzi elencati nell'art precedente le persone o le ideologie prorpie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con reclusione da 6 mesi a tre anni.

    Comma 3, Art. 4 : apologia del Fascismo

    Chiunque, fuori dal caso prevenuto dell'art 1 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista), pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito cn la reclusione fino a due anni e con sanzione pecuniaria fino a lire 500.000 (ad oggi sarebbero circa 3 milioni di euro).
    La pena aumenta se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o propaganda. La condanna importa privazione dei diritti indicati nell'art. 28 comma secondo, n. 1 del Cod. Penale per un periodi di 5 anni.

    ecc.. http://www.miolegale.it/normativa/11...-fascista.html
    e c'è pure la legge mancino http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mancino

  3. #3
    Dovahkiin
    Utente cancellato

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    Vabbè che questa è una legge e siamo in Italia, quindi...

  4. #4
    Sempre più FdT
    38 anni
    Iscrizione: 25/9/2008
    Messaggi: 2,883
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    Predefinito

    se quella è la legge è una legge imbarazzante, a prescindere da tutto.
    poi la disposizione di commi e articoli non ha senso.

  5. #5
    Assuefatto da FdT
    Donna
    Iscrizione: 26/11/2006
    Messaggi: 682
    Piaciuto: 2 volte

    Predefinito

    fatta la legge trovato l'inganno...vero...

    mi è venuto sto dubbio xk su FB ci sn molti gruppi...ma io dico ma i moderatori il loro lavoro no??? cavolo nn si possono vedè ste cose... frasi che elogiano il duce...
    io capisco ogni idea politica ma il fascismo... è una degenarazione e nel 2009 nn si pò parlà di ste cose orrende... hanno ucciso milioni di xsone :s bleah

  6. #6
    Assuefatto da FdT
    Donna
    Iscrizione: 26/11/2006
    Messaggi: 682
    Piaciuto: 2 volte

    Predefinito

    xk è imbarazzante???

  7. #7
    Sempre più FdT
    38 anni
    Iscrizione: 25/9/2008
    Messaggi: 2,883
    Piaciuto: 1 volte

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    Quote Originariamente inviata da panna4panna Visualizza il messaggio
    xk è imbarazzante???
    xkè è una legge fatta coi piedi, una legge che nel '52 aveva senso visti i recenti fatti, ma oggi non ha molto motivo di esistere (parlo dell'apologia, non della ricostituzione del partito).
    comunque posto da wikipedia:
    La questione di legittimità costituzionale [modifica]
    Verso la legge 645 sono state a più riprese sollevate questioni di legittimità costituzionale, poiché si è sostenuto che la norma di fatto negherebbe ad una categoria ideologica, o meglio ai possibili sostenitori di una fazione politica, i diritti dichiaratamente garantiti dalla Costituzione in termini di libertà associativa e di libertà di manifestazione del proprio pensiero. La questione fu ovviamente oggetto di animatissime polemiche politiche quando sempre più esponenti del Movimento Sociale Italiano di Arturo Michelini venivano politicamente e giudiziariamente accusati di questo reato.
    Fu perciò nel 1956, in occasione di quasi simultanei procedimenti per apologia del fascismo (presso il Tribunale di Torino, la Corte d'Appello di Roma e la Corte d'Appello di Perugia), che fu adita la Corte Costituzionale, la quale si espresse nella nota sentenza del 16 gennaio 1957[2]. La difesa dell'imputato di Torino aveva impugnato il citato art. 4 della legge per asserito contrasto con l'art. 21 primo comma della Costituzione, ed il Tribunale di Torino vi aveva sua sponte aggiunto un rilievo di non manifesta infondatezza della «pretesa incostituzionalità dell'intera legge n. 645 del 1952 e non anche del solo art. 4». Vi si aggiunsero gli atti trasmessi dalle altre due corti.
    La Consulta, presieduta da Enrico De Nicola (ex presidente della Repubblica), accogliendo il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, riassunse che l'eccezione era stata proposta sia per l'intera legge, sia per l'articolo 1 (ricostituzione), sia ancora per l'articolo 4 (apologia), ma nessuno degli imputati, intanto, era in giudizio per il reato di cui all'art. 1 e questa questione fu accantonata. Circa l'intera legge, della quale si richiedeva verifica alla luce dell'art. 138 Cost., onde stabilire cioè se essa costituisse revisione costituzionale (ed avesse così infranto una prescritta procedura), la Corte stabilì che la legge 645 non aveva rango di legge costituzionale e che quindi non comportava revisione, né contrasto con la norma dedotta, essendo invece mera applicazione della XII disposizione.
    Circa l'art. 4, si soffermò invece a meglio definire la fattispecie delittuosa, segnalando che il reato si configura allorquando l'apologia non consista in una mera "difesa elogiativa", bensì in una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente». Ritenne perciò la Corte di non ravvisare alcuna violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della Costituzione, sebbene la motivazione vada dedotta dall'accento posto sul carattere di istigazione dell'apologia e di fatto, come in seguito fu criticamente osservato, si limitò a "glissare" sulla questione di fondo.
    La sentenza fu poi citata da una successiva sentenza della stessa Consulta (6 dicembre 1958, n. 74)[3], relativa stavolta all'art.5 della legge 645/52 a proposito della definizione di "manifestazione fascista", che si occupò di esplicitare in motivazione la ratio della norma, politica e difensiva del giovane regime democratico repubblicano contro i possibili attentati alla sua integrità.

    questo per far capire perchè tutti i gruppetti di facebook sul duce non sono perseguiti dalla legge.


    edit: oddio com'è venuto male il copia-incolla

  8. #8
    Can che dorme Wolverine
    Uomo 39 anni
    Iscrizione: 3/4/2006
    Messaggi: 43,734
    Piaciuto: 2786 volte

    Predefinito

    "Circa l'art. 4, si soffermò invece a meglio definire la fattispecie delittuosa, segnalando che il reato si configura allorquando l'apologia non consista in una mera "difesa elogiativa", bensì in una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una « Istigazione_a_delinquere indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente"


    Questo direi che ha una NOTEVOLISSIMA importanza.

    E soprattutto non lo sa praticamente nessuno, anche se si poteva tranquillamente intuire arrivandoci a logica.....sempre che uno non abbia preconcetti ideologici.....

  9. #9
    Sempre più FdT
    38 anni
    Iscrizione: 25/9/2008
    Messaggi: 2,883
    Piaciuto: 1 volte

    Predefinito

    più che altro esistono anche altri 2 reati: istigazione a delinquere e apologia di reato.
    anche fare "apologia" dell'omicidio, del furto, di qualsiasi azione o omissione rientri sotto la fattispecie di delitto sarebbe un reato... quando si tira in ballo "l'apologia del fascismo" lo si fa solo per motivi politici

  10. #10
    Scrivano Lucien
    Uomo 40 anni da Imperia
    Iscrizione: 10/10/2008
    Messaggi: 2,441
    Piaciuto: 655 volte

    Predefinito

    In effetti è interessante che, date le contingenze, avessero messo fuori legge uno solo dei due estremi; da un punto di vista teorico e credo obbiettivo, era anche ingiusto. Quel che mi domando ora è se, senza la barriera di queste leggi, l'Italia tornerebbe spontaneamente ad essere fascista o peggio.
    (Comunque coi miei amici ci siamo sempre salutati col saluto romano, per ridere data la sua analogia fallica, e nessuno ci ha mai letto la vita )

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