Visualizzazione stampabile
-
Quote:
Originariamente inviata da
Abel Balbo
E quindi chi è che dovrebbe stabilire di volta in volta quel che è giusto e no se non un giudice del lavoro interprete di un articolo di legge?
L'arbitro nominato da una delle due parti? :roll:
Il Gervasoni calciscico della situazione? :lol:
L'arbitro non è nominato da UNA delle due parti, per legge l'arbitrato dev'essere portato avanti da qualcuno che sia scelto da entrambi :roll: almeno che io ricordi la procedura è questa :roll:
E non è detto che una decisione secondo equità sia peggiore di una secondo la pura legge.....perciò ci vado cauto. Non sto plaudendo a priori, ripeto, ma neanche condannando a priori. Dico solo che ci saranno casi in cui questo sarà un bene ed altri in cui sarà un male....esattamente come accade per quasi ogni altra legge
-
Quote:
Originariamente inviata da
Wolverine
L'arbitro non è nominato da UNA delle due parti, per legge l'arbitrato dev'essere portato avanti da qualcuno che sia scelto da entrambi :roll: almeno che io ricordi la procedura è questa :roll:
E non è detto che una decisione secondo equità sia peggiore di una secondo la pura legge.....perciò ci vado cauto. Non sto plaudendo a priori, ripeto, ma neanche condannando a priori. Dico solo che ci saranno casi in cui questo sarà un bene ed altri in cui sarà un male....esattamente come accade per quasi ogni altra legge
Secondo me è una cosa molto pericolosa.
Le leggi sono state emanate a difesa contro situazioni sconvenienti che potrebbero altrimenti accadere.
Sarebbe come se la legge che vieta lo stupro potesse essere bypassata da un arbitro che potesse decidere - in un caso particolare - che quello stupro si può non considerare reato in considerazione di una motivazione qualsiasi che decide l'arbitro stesso...
Io credo che se esistono motivazioni che dovrebbero rendere per la loro validità nulli gli effetti di una legge preesistente, si debba solo correggere la legge con un'altra che risolva tale caso particolare.
Anche per l'esempio che fai tu, di lavoratore che riesce appellandosi a tale legge a nn lavorare percependo lo stesso lo stipendio (secondo me è tutta da vedere questa cosa che ipotizzi), che si modifichi migliorandolo lo stesso art.18!
-
a me sembrava + utile estendere la norma, cioè poter licenziare anke gli imprenditori se c'è 1 giusta causa
-
che ne pensera la Eury su questa scelta legislativa ?:roll:
-
interessante, mi domando fino a che punti voi italiani siate d'accordo nell'accettare questi fatti senza far nulla. Forse da lunedì prossimo, con la fine del grande fratello, qualcuno in più si sveglierà :lol:
Prendete esempio da Islandesi e Greci :040:
-
Quote:
Originariamente inviata da
ph2
interessante, mi domando fino a che punti voi italiani siate d'accordo nell'accettare questi fatti senza far nulla. Forse da lunedì prossimo, con la fine del grande fratello, qualcuno in più si sveglierà :lol:
Prendete esempio da Islandesi e Greci :040:
dimentichi che gli italiani non lo sanno di questa cosa.
sui tg mediaset non ne parleranno mai e la rai è sotto occupazione fascista.
-
Per chi avesse voglia di un'analisi lucida (e non troppo lunga):
Quote:
Dr Job / Le nuove regole sul diritto e sulle controversie di lavoro: tutto più semplice o tutto più complesso?
Il Senato ha approvato la scorsa settimana, in via definitiva, il disegno di legge che reca deleghe al Governo e introduce una nuova disciplina sul diritto sostanziale e processuale in materia di lavoro. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dopo la firma del Capo dello Stato).
Il testo legislativo riporta deleghe al Governo in tema di lavori usuranti, misure per combattere il lavoro sommerso, modifiche all’orario di lavoro, disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Prosegue chiedendo alle Pubbliche Amministrazioni di garantire un ambiente di lavoro “improntato al benessere organizzativo”; modifica la disciplina in tema di permessi per l’assistenza a portatori di handicap ed impone norme più severe sulla certificazione delle assenze per malattia, con il rilascio del certificato medico da parte della struttura sanitaria pubblica, ovvero da parte di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per l’ipotesi di malattia di durata superiore a dieci giorni, ovvero, a partire dalla seconda assenza nel corso dell’anno.
Una importante innovazione riguarda la disciplina del licenziamento, con un doppio termine di decadenza: a quello tradizionale dei 60 giorni per l’impugnazione segue il termine di 180 giorni per iniziare il giudizio. Questi due termini concernono anche i rapporti a termine e il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compreso il lavoro a progetto. Gli stessi termini si applicano anche all’impugnazione del trasferimento del dipendente da una unità produttiva ad un’altra. Le conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento restano immutate con riferimento al contratto a tempo indeterminato, mentre nel contratto a termine il Giudice, accogliendo la domanda del dipendente, condanna il datore di lavoro ad un risarcimento danni tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Gli interventi più rilevanti riguardano, però, la parte processuale.
Eliminato, dopo anni di assoluto non funzionamento, il tentativo obbligatorio di conciliazione (doveva servire a limitare il contenzioso giudiziario, ma è servito solo a ritardare i tempi di causa), se ne introduce uno facoltativo, rimesso alla volontà delle parti e si aggiungono “altre modalità di conciliazione e arbitrato” che consentono alle parti di avvalersi di procedure conciliative e di arbitrato in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria. Ciascuna parte nomina il proprio arbitro e, poi, di comune accordo, il Presidente, scelto fra docenti universitari o avvocati iscritti all’albo dei cassazionisti. In mancanza di accordo, la scelta è rimessa al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.
Attualmente, la parte che agisce in giudizio presenta un ricorso e la parte che resiste una memoria: ora si prevede anche una replica ed una controreplica. La trattazione e la decisione della controversia dovrebbe poi essere spedita, ma rischia di arenarsi sul nascere posto che si prevede un compenso al Presidente del Collegio fissato in misura pari al 2% del valore della controversia dichiarata in ricorso, con obbligo per le parti di versarlo, per metà ciascuna, depositando presso la sede del Collegio assegni circolari intestati al Presidente, almeno cinque giorni prima dell’udienza.
Il regolamento definitivo delle spese avverrà poi con la pronuncia del lodo.
La riforma porterà “benessere organizzativo” (per usare la terminologia del provvedimento legislativo) o complicazioni? Da JOBtalk - Dr Job / Le nuove regole sul diritto e sulle controversie di lavoro: tutto più semplice o tutto più complesso?
-
Quote:
Originariamente inviata da
Cyrano de Bergerac
Sono allibeatles. [cit.]
lo sono almeno quanto te