Qualcuno informato saprebbe dirmi se in Italia è legittima l'uccisione per autodifesa in situazioni di imminente pericolo? Esistono delle cause ad esso connesse?
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Qualcuno informato saprebbe dirmi se in Italia è legittima l'uccisione per autodifesa in situazioni di imminente pericolo? Esistono delle cause ad esso connesse?
Sbaglierò sicuramente, ma non credo proprio (vedendo come vanno a finire queste situazioni, con la vittima che diventa aggressore). Per contro so che la reazione deve essere commisurata al pericolo (es, non sparare se uno ti minaccia con un coltello. ma magari (certamente) dico una boiata)
Dalle notizie che ricordo di aver sentito, credo anch'io che non sia legittima..
Ma potrei benissimo sbagliare....
La legge sulla difesa abitativa (quella che conosco meglio) non fa scattare l'accusa di omicidio se dimostri di non aver avuto l'intenzione di uccidere.
Ovvero MAI sparare alla schiena o in faccia, e MAI se il malvivente non è armato e determinato.
E' parecchio articolata e descriverla mi è dura, sappi solo che non è così facile dimostrare la leggittima difesa senza subire una denuncia per lesioni aggravate o omicidio colposo.
In pratica, son ***** da cagare.
LEGITTIMA DIFESA
Art. 52 C. P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
EIL 24 GENNAIO 2006 QUESTO ARTICOLO FONDAMENTALE
E' STATO MODIFICATO COME SEGUE:
"Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio 2006. Il provvedimento modifica l'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari in casa, nel suo studio professionale o nel negozio quando l’aggressore non mostra di voler desistere. In questo caso anche sparare non è più un eccesso ma legittima difesa."
DDL Camera 24 gennaio 2006
Fonte: http://www.cittadinolex.kataweb.it
DDL Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.
Art. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (articolo sulla violazione di domicilio riportato di seguito in questa stessa pagina) sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 C. P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita' (Numero cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Grazie :)
Prego.:)
Vero e sacrosanto anche se come ha detto è molto artiocolata ed intricata.
Ogni caso viene esaminato come a sè stante .
E' un argomento delicatissimo . Pensa che anche se una donna uccidesse un uomo che volesse violentarla ed ucciderla ,sarebbe comunque accusata di omicidio .....Si stratta sempre di un atto dovuto .
E' accaduto anche ad operatori delle forze dell' ordine che hanno sparato in situazioni estreme .
@imok: ritengo la cosa completamente senza senso... voglio dire, non è che "da dietro" siamo inermi e "di fronte" abbiamo una corazza a proteggerci. gli stessi rischi (quasi, ok) di far secca una persona li hai in entrambi i casi
Certo che è esiste ed è legittima..la disciplina è quella riportata da imok.
Chiaramente nel caso vi saranno automaticamente delle indagini (quindo non c'è da spaventarsi se uno verrà messo sotto indagine, anzi è automatico ed inevitabile, e non c'è bisogno di una denuncia di qualcuno) se emergerà che esistevano tutti i presupposti necessari x la legittima difesa, la punibilità viene esclusa e non ci sarà nessuna conseguenza.
In certi casi si potrebbe finire nell'eccesso colposo, ossia quando "si esagera" nella reazione che diventa sproporzionata al pericolo, cosa tra l'altro assolutamente comprensibile dal momento che l'aggredito solitamente non ha il sangue freddo e il tempo per valutare oggettivamente la situazione, il pericolo, le varie opzioni x cavarsela, ecc.
Le ultime modifiche al codice penale vengono incontro alla vittima, sostanzialmente ponendo una presunzione di "proporzione" tra pericolo e reazione se l'aggredito reagisce mentre si trova in casa; ovviamente anche in questi casi ci dovrà essere un'indagine.
Ma li dipende da mille elementi ed anche da che pubblico ministero e giudici si trovano.
Chiaramente se viene fuori che eri in pericolo ma l'aggressore alla fine scappa, tu lo insegui in macchina e gli spari in faccia, allora potrebbe nascere qualche problemino.
quoto witt e imok :)
se, per non morire, sei costretto a uccidere ed è dimostrabile non avrai nessun problema.mi sembra sacrosanto!
Imok si sta dimostrando un esempio .....Bravo ragazzo !
la legittima difesa è una causa di esclusione della colpevolezza, per operare il giudice dovrà accertare se, nel caso concreto, chi s'è difeso ha agito innanzitutto in presenza di un pericolo grave e imminente per sè o per altri (in genere questi altri si ravvisano in parenti, congiunti), ma che soprattutto l'offesa inflitta sia proporzionale all'offesa subita.
esempio stupido: io passeggio per la strada, tizio mi aggredisce per rapinarmi, io mi difendo e lo colpisco, causandone la morte accidentale. in questo caso il giudice dovrà stabilire se la mia risposta alla violenza altrui era proporzionale e soprattutto inevitabile (se io, potendo spingerlo via e scappare, mi fermo e lo prendo a roncolate finchè non muore, evidentemente ho passato il limite).
è un procedimento di constatazione della responsabilità estremamente complesso, che il giudice dovrà valutare di caso in caso, perchè il confine tra legittima difesa ed eccesso colposo (= nel difendermi passo il limite di proporzionalità e infliggo un'offesa spropositata tenendo conto dell'offesa ricevuta, della situazione concreta, delle persone coinvolte etc) è decisamente labile e dipende da un sacco di fattori, non di meno da fattori oggettivi (= sesso, età, condizione sociale della vittima, strumento dell'offesa) e soggettivi (mooolto complessi da analizzare)..
la questione dell'uso di armi da fuoco è più semplice di quello che la legge vuole fare intendere..
in sostanza, se io, legittimamente in mio domicilio o luogo di lavoro, uso contro un terzo illegittimamente entrato nel domicilio stesso un'arma da fuoco legittimamente detenuta per proteggere me o i miei cari da una probabile minaccia, allora il nesso di proporzionalità è automaticamente presunto.
in poche parole se sento uno che entra di notte in casa mia e ho validi motivi per supporre che costituisca una potenziale minaccia per me o i miei cari, se io gli sparo con una pistola che legittimamente detengo (quindi regolarmente denunciata, con porto d'armi etc etc), allora il giudice dovrò considerare automaticamente la mia azione di difesa come proporzionale alla minaccia altrui.
ci sono poi casi in cui ci possono essere differenze di trattamento.. esempio:
una ragazza aggredita da un tizio, che disperata usa un coccio di vetro lì vicino per ammazzare l'aggressore solitamente rientra in pieno nella legittima difesa.
un maestro di karate che viene aggredito e, pur potendo facilmente neutralizzare l'aggressore con una presa immobilizzandolo, gli rompe l'osso del collo, sarà imputato per eccesso colposo..
un caso accademico è quello di un contadino che sorprende un ladro di bestiame.
se il contadino fa fuoco con il suo fucile con l'intento di mandare in fuga il ladro, sarà legittima difesa.
se il ladro scappa (=pericolo cessato) e il contadino, non pago, lo insegue sparandogli, colpendolo a morte (o anche solo ferendolo) sarà in questo caso passibile di eccesso colposo, se non direttamente per la fattispecie dolosa (spinto da risentimento, lo insegue con l'intento di ammazzarlo, qui non c'è più legittima difesa, ma volontà d'offesa tout court contro un soggetto che non rappresenta più minaccia)..
è un argomento su cui si potrebbe discutere per anni, visto che la possibile casistica è letteralmente infinita..
Non è assolutamente vero.
Se il ladro ti entra in casa non puoi sparargli, puoi solo se lui è armato e ha palese intenzione di fare del male a te o ai tuoi familiari, non puoi sparargli così, altrimenti significa che tu per rispondere di violazione di proprietà privata ai fini di furto reagisci con omicidio volontario, cosa totalmente sproporzionata.
Cerchiamo di distinguere il ladro dal rapinatore, il primo generalmente se vede il padrone di casa scappa, il secondo è determinato e pericoloso nella maggior parte dei casi, la soluzione migliore è comunque barricarsi in una stanza intimando al malvivente di andarsene e che si è armati, e ovviamente avvisare subito le FdO.
mi stavo chiedendo.... ed un maestro di Krav maga o simili? Mi venne detto che per la legge i maestri di krav maga sono paragonati ad armi vere e proprie :|
mah guarda se un ladro entra in casa mia, il massimo che posso tirargli è uno stivale da moto :lol:
quindi me la caverei, tutto sommato :lol:
riparlando del caso concreto, forse mi sono spiegato demmerda u.u
non ho detto che basta che uno entra nella tua proprietà che puoi crivellarlo di colpi (credo però che in Texas una cosa del genere sia ammessa O_O).. ma semplicemente è che se PRIMA di questa modifica, usando un'arma da fuoco come risposta ad aggressione, il giudice doveva considerare il principio di proporzionalità (ad esempio: tizio che ha sparato poteva agire diversamente? sì? allora è eccesso colposo), ora, con la modifica, praticamente in caso di uso d'armi da fuoco legittimamente tenute, nei limiti della legittima difesa, godono di una presunzione di proporzionalità.
sennò, se ci pensi bene, la modifica non avrebbe nulla aggiunto alla normativa previgente :roll:
diciamo che prima potevi sparare ad un tizio solo dopo averlo avvertito, e potevi essere sicuro di difenderti legittimamente solo se prima ti avevano sparato addosso a tua volta..
ora la presenza di una minaccia seria e concreta, in un domicilio, giustifica l'uso delle armi, che si presuppone proporzionale all'offesa ricevuta.
poi vabbè, certo che se il ladro entra, ti vede con la pistola in mano, scappa, tu gli spari, allora la legittima difesa non ti serve a nulla, ma quello è perchè appunto sei uscito fuori dal seminato!
se però il ladro ti aggredisce fisicamente e tu gli spari, nessuno ti potrà dire "***** potevi dargli un pugno o immobilizzarlo", perchè si presume il tuo sparo come un'azione legittima..
sennò contatta il professore gabrio forti e fagli una bella lavata di capo, che se la merita anche, visto come m'ha trattato all'esame XD
Tutto vero teoricamente, però per quanto riguarda l'evidenziato in rosso, se fossi io me ne preoccuperei eccome! Nella migliore delle ipotesi, cioé che mi trovo un bravo avvocato che riesce a tirarmi fuori da tutte le beghe giudiziarie, dovrò pagare un conto salatissimo!!!
In tal proposito mi colpì molto quanto al TG parlarono del conticino del primo avvocato di Stasi, poi ricusato, in cambio di averlo assistito in prima istanza e di qualche consiglio: era una cifra dell'ordine di grandezza dei 100.000 euro...
Quindi quando si spara a uno che ti entra nella tabaccheria per rubarti l'ncasso o in casa e ti sta portando via un ettogrammo d'oro, bisognerebbe essere così lucidi da domandarsi se vale veramente la pena di invischiarsi in un impiccio del genere, seppure legalmente te la puoi sicuramente cavare perché il ladro ti stava puntando una pistola; oppure se non sia meglio alzare le mani e farsi portare via l'ambito bottino. Considerando anche che il rischio di lasciarci la pelle è sicuramente maggiore nel cimentarsi in un James Bond che non nell'alzare le mani.
Se vogliono solo rubare che facciano, il guaio sono le bande (80% est europeo) che entrano nelle ville strafatti di coca con le armi in mano e con l'intenzione di ripulirti casa usando tutta la violenza che possono, spesso e volentieri con relativo stupro, li si, devi avere paura e non esiterei a fare fuoco se la posta in gioco è la mia famiglia.
Meglio giudicato da due che portato da sei.
Sono completamente d'accordo.
Siccome la maggior parte dei casi di omiciio per legittima difesa che vengono alla ribalta dei TG sono alla fine il caso del tabaccaio e dell'orefice, io farei le considerazioni che ho fatto prima.
Io sono convinto che in tali casi quello che più di tutto si vuole difendere è la cosa che si sta perdendo con la rapina. Perché, bande stile arancia meccanica a parte, un ladro armato diventa molto meno pericoloso se lo si asseconda.