@SUCONLAVITA
L' art. 22 del D.L. 179/2012, ha introdotto l'art. 170-bis al codice delle assicurazioni private per eliminare il tacito rinnovo e nell'occasione ribadisce i 15 gg. di proroga di validità del contratto dopo la scadenza.
Dalla Gazzetta Ufficiale:
Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel
mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:
«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza».
Se sai di altre leggi o decreti successivi a questa del 2012, che ribaltano o modificano tali decisioni, sii più preciso specificandone le coordinate!!