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  • 1 Intervento di Wittmann
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Asta giudiziaria - tempistiche progetto di distribuzione somme

  1. #1
    Matricola FdT
    Donna 51 anni
    Iscrizione: 29/1/2014
    Messaggi: 4
    Piaciuto: 0 volte

    Triste Asta giudiziaria - tempistiche progetto di distribuzione somme

    Gentili Signori, avrei bisogno alcune informazioni riguardo alla mia situazione.
    Io e mio marito, in comunione di beni, siamo comproprietari della nostra abitazione, sulla quale grava ipoteca per il mutuo cointestato ad entrambi, richiesto per l'acquisto della stessa. In seguito a problemi relativi alla precedente attività lavorativa di mio marito, in data 27/09/2013 la casa, pur essendo pignorata per solo il 50%, è stata venduta all'asta per intero in quanto non divisibile materialmente. Il prezzo a base d'asta era pari a 225.000,00 Euro.In data 13/11/2013 l'acquirente ha versato il saldo, lo so perchè si tratta del mio vicino di casa. Io sto ancora occupando l'immobile con i miei tre figli e sto ancora pagando il mutuo; pagata la rata di gennaio alla banca saranno dovute circa Euro 100.000,00 come quota capitale. E' possibile che ad oggi non sia ancora stato saldato il mutuo con il versamento delle somme dovute alla banca? L'acquirente sollecita giustamente la liberazione dell'immobile, ma io non riesco economicamente a sostenere contemporaneamente le spese relative ad nuovo affitto e al mutuo precedente. Possibile che ad oggi non mi sia ancora arrivato il decreto di trasferimento? Quanto tempo è necessario per lo svolgimento di tutta la procedura? Nel momento in cui verrà emesso il decreto di trasferimento, sarà già stata saldato il mutuo con la banca o dovrò continuare a pagare un mutuo per una casa di proprietà altrui? E' corretto pensare che, detratte le spese per la chiusura del mutuo, il 50% delle somme residue spetteranno a me in quanto non esecutata e non pignorata?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    Susanna


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  3. #2
    SS-Hauptsturmführer Wittmann
    Uomo 41 anni da Reggio Emilia
    Iscrizione: 21/12/2007
    Messaggi: 5,371
    Piaciuto: 799 volte

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    Le tempistiche variano tantissimo da tribunale a tribunale, c'è la sede veloce e in pari e quella con mesi di arretrato da smaltire..impossibile fare previsioni precise.
    Il decreto di trasferimento trasferisce la proprietà,comporta la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche, ecc. per cui il creditore ipotecario dovrebbe essere soddisfatto prima o contestualmente), e ordina la liberazione dell'immobile,
    Evidentemente sono in corso questi passaggi, tutti molto macchinosi (c'è di mezzo il professionista delegato alla vendita che di solito prepara il decreto, i passaggi burocratici bancari, le formalità all'agenzia del territorio, il giudice dell'esecuzione che materialmente poi emette il provvedimento, ecc).
    Alla fine sì, dedotti i pagamenti ai creditori e il pagamento delle spese della procedura, dovrebbe arrivarti il 50% dell'eventuale residuo.
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  4. #3
    Matricola FdT
    Donna 51 anni
    Iscrizione: 29/1/2014
    Messaggi: 4
    Piaciuto: 0 volte

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    Grazie infinite per la risposta
    solo un piccolo chiarimento: la casa era pignorata solo per il 50% in quanto i creditori erano creditori solo di mio marito, mentre io non risulto nè pignorata nè esecutata poichè non ho nè debiti nè pendenze; il mio 50% verrà quindi calcolato dedotte le sole spese della procedura e del saldo mutuo? la mia metà non è stata pignorata, ma venduta solo perchè la divisione non era possibile; i creditori di mio marito si possono rivalere solo sullla sua metà (pignorata) o anche sulla mia?
    Ringrazio ancora per la cortesia.
    Buona serate

  5. #4
    SS-Hauptsturmführer Wittmann
    Uomo 41 anni da Reggio Emilia
    Iscrizione: 21/12/2007
    Messaggi: 5,371
    Piaciuto: 799 volte

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    Non so come si regolano da quelle parti (come sempre in italia è difficile trovare qualcosa che funzioni allo stesso modo dappertutto): c'è infatti chi sostiene che in caso di esecuzione forzata su un bene in comunione legale si debba pignorare la quota di un mezzo in teoria spettante al coniuge debitore, mentre la maggioranza sostiene che essendo la comunione legale una ipotesi particolare di comunione si debba pignorare l'intero bene, salvo poi in fase di distribuzione somme "rimborsare" il coniuge che ha subito l'esecuzione ma non era debitore.
    In ogni caso, penso, a te spetterà metà del ricavato lordo della vendita e le spese di procedura dovrebbero essere tutte messe a carico dell'altra metà, in quanto era l'altro a essere il debitore esecutato mentre tu sei stata coinvolta incidentalmente in quanto in comunione legale.
    Per quanto riguarda questo punto, ho trovato una interessante (e recente) sentenza:

    Cass., 14 marzo 2013, Sez. III, n. 6575


    Massima: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.” (leggi la sentenza per esteso)

    La Cassazione Civile con sentenza n. 6575/13 si è pronunciata in merito all’efficacia del pignoramento promosso da un creditore personale nei confronti anche del coniuge non debitore in comunione legale dei beni con il coniuge debitore, nonché alla migliore opzione che il coniuge non debitore può attivare al fine di tutelare i propri diritti a fronte del pignoramento.
    Nella giurisprudenza prevalente, la comunione legale è una comunione senza quote i cui coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e, rispetto alla quale, non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr. Cass. Civ. n. 12923/ 12; Cass. Civ. n. 22082/11…), trattandosi di comunione finalizzata, diversamente da quella ordinaria, alla tutela della proprietà non individuale, bensì di famiglia. La quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà dei coniugi e, nei confronti dei terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.

    Pertanto, il coniuge non debitore si trova nelle stesse condizioni dell’esecutato come contitolare e deve essere destinatario della notifica del pignoramento da parte del creditore personale del coniuge debitore in regime di comunione legale.
    Ammettere infatti un’espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l’assegnazione della quota dell’esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l’introduzione, all’interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest’ultima.
    Ne deriva che la sola opzione ricostruttiva legittima è data dal sottoporre il bene al pignoramento per l’intero, anche se a fronte di un credito personale verso uno solo dei coniugi,. Da ciò l’assegnazione o la messa in vendita del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale con riferimento a quel bene. A seguito del medesimo scioglimento, che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene, consegue il diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva. Con la vendita o l’assegnazione il bene è uscito dalla comunione e, per l’esigenza di assicurare l’operatività della responsabilità patrimoniale del coniuge debitore in proprio, il suo ricavato va ripartito tra i due coniugi, allo stesso modo in cui allo scioglimento della comunione nel suo complesso ognuno di loro avrebbe diritto al controvalore della metà dei beni della comunione.
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  6. #5
    Matricola FdT
    Donna 51 anni
    Iscrizione: 29/1/2014
    Messaggi: 4
    Piaciuto: 0 volte

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    La ringrazio infinitamente per la chiara spiegazione e la documentazione allegata, perfettamente applicabile al mio caso e pienamente esaustiva e dettagliata.
    Cordiali saluti

  7. #6
    SS-Hauptsturmführer Wittmann
    Uomo 41 anni da Reggio Emilia
    Iscrizione: 21/12/2007
    Messaggi: 5,371
    Piaciuto: 799 volte

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    Quote Originariamente inviata da Susy1972 Visualizza il messaggio
    La ringrazio infinitamente per la chiara spiegazione e la documentazione allegata, perfettamente applicabile al mio caso e pienamente esaustiva e dettagliata.
    Cordiali saluti
    Come "LA" ringrazio e "cordiali saluti"!??! No, no, NO!!! Mi fai sentire a lavoro anche qui, è inaccettabile!
    Ciao, e spero ti torni utile la dritta!

  8. #7
    Matricola FdT
    Donna 51 anni
    Iscrizione: 29/1/2014
    Messaggi: 4
    Piaciuto: 0 volte

    Predefinito

    OK!!! Scusami... allora TI ringrazio tanto!!! Al più presto ti farò sapere come è andata

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