ACCEDI

Password dimenticata?

×
Seguici su Instagram Feed RSS Seguici su YouTube
Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Visualizzazione risultati da 11 a 12 su 12

Matrimonio in Comune

  1. #11
    Matricola FdT
    Uomo 49 anni da Roma
    Iscrizione: 1/4/2008
    Messaggi: 14
    Piaciuto: 0 volte

    Predefinito

    Di annullamento del matrimonio si parla nelle ipotesi in cui vi è stata, da parte di uno od entrambi i coniugi, la violazione di norme fondamentali stabilite dal Legislatore per la valida celebrazione delle nozze. In tali casi, dunque, è prevista la possibilità per taluni soggetti determinati di impugnare il matrimonio, chiedendo che il Giudice ne dichiari la nullità.
    Chiaramente, il Legislatore non poteva non tener conto in questi casi della rilevanza assunta da quei legami e rapporti di ordine personale e patrimoniale che si sono instaurati tra i due coniugi e tra questi ed i figli da loro procreati nel periodo intercorso tra la celebrazione delle nozze e la dichiarazione giudiziale di annullamento.
    A tal fine viene in rilievo la nozione di “MATRIMONIO PUTATIVO” per la quale la dichiarazione di nullità del matrimonio non retroagisce alla data di celebrazione ma, al contrario, gli effetti di esso si producono per entrambi i coniugi fino alla sentenza che ne dichiara la nullità.
    Ciò, però, si verifica solo se i coniugi erano in buona fede al momento delle nozze ovvero se il loro consenso allo sposalizio è stato estorto con violenza o è derivato da timore di eccezionale gravità.
    Inoltre, sempre al ricorrere delle condizioni appena dette, qualora sia dimostrato che uno dei coniugi non gode di adeguati redditi propri, il Giudice, con la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, potrà disporre a carico dell’altro coniuge l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanze e per un massimo di tre anni.
    Quanto ai figli nati in costanza di matrimonio, ovvero concepiti o riconosciuti prima della sentenza che ne dichiara la nullità, nei loro confronti si produrranno sempre gli effetti del matrimonio valido, anche a prescindere dalla buona fede dei coniugi. Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’affidamento e mantenimento dei figli si applicano, anche in questo caso, le norme relative alla separazione dei coniugi.
    Specifiche disposizioni sono poi dettate per il caso in cui la nullità del matrimonio dipenda in via esclusiva dal comportamento di uno dei coniugi o di un terzo.
    In tal caso, fermo restando quanto sopra riguardo ai figli, è prevista la corresponsione di una congrua indennità in favore del coniuge in buona fede ed a carico dell’altro coniuge ovvero del terzo, che ha dato causa o contribuito a dare causa alla nullità, o di entrambi.





    Ecco quindi quali possono essere le cause di annullamento degli effetti di un matrimonio civile, il matrimonio religioso definisce altre situazioni, infatti un matrimonio può risultare nullo civilmente ma rimanere valido in ambito religioso, in alcuni rari casi anche viceversa:
    • matrimonio contratto da chi era già sposato con altra persona se detto matrimonio era ancora valido e non sciolto al momento delle nozze (art. 86 c.c.);
    • matrimonio contratto tra ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali, di una stessa persona ovvero tra fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini; è inoltre annullabile il matrimonio contratto tra zio e nipote e viceversa, tra affini in linea retta o collaterale di secondo grado, tra adottante ed adottato, tra i figli adottivi di una stessa persona, tra adottato e coniuge dell’adottante e viceversa, ma in tali ultimi casi solo se il matrimonio è stato contratto in assenza della dispensa prevista dalla legge (art. 87 c.c.);
    • matrimonio contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per l’omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altra (art. 88 c.c.);
    • matrimonio contratto dal minore d’età non emancipato (art. 84 c.c.);
    • matrimonio contratto dalla donna prima che siano decorsi i 300 giorni dallo scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; poiché il divieto è dettato al fine di evitare possibili contrasti circa la paternità della prole, esso non ricorre nei casi in cui il matrimonio sia venuto meno per incapacità a generare del marito o se si sia ottenuta la prescritta autorizzazione dal Tribunale che abbia escluso la stato di gravidanza della donna (art. 89 c.c.) ;
    • matrimonio contratto dall’interdetto;
    • matrimonio contratto dal coniuge in stato di incapacità d’intendere e di volere per qualunque causa, anche transitoria;
    • matrimonio ove il consenso è stato estorto al coniuge con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità;
    • matrimonio contratto per l’effetto di errore sulla identità ovvero da errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge (malattia fisica/psichica o anomalia/deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale –intervenuta condanna del coniuge per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio – dichiarazione di delinquenza abituale o professionale – intervenuta condanna del coniuge per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni – stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento se la gravidanza è stata portata a termine);
    • simulazione del matrimonio, quando, cioè, i coniugi abbiano concordemente deciso di contrarre matrimonio stabilendo però di non adempiere i doveri e di non esercitare i diritti da esso derivanti.
    Cmq in questi casi l'annullamento non ha luogo se i coniugi vivono insieme 1 anno dopo che si è scoperto l'errore, oppure nel caso di simulazione del matrimonio non può essere presentata richiesta di annullamento se è passato 1 anno dal matrimonio e hanno vissuto insieme.

    In ogni caso perchè un matrimonio risulti nullo deve essere presentata richiesta dai coniugi e dimostrata una delle situazioni sopradescritte, nulla avviene d'ufficio.

  2. # ADS
     

  3. #12
    Eden
    Donna 34 anni
    Iscrizione: 7/3/2006
    Messaggi: 5,183
    Piaciuto: 119 volte

    Predefinito

    Quote Originariamente inviata da MitiCa MiSs Visualizza il messaggio
    cavolata.

Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12

Discussioni simili

  1. Cose in comune
    Da Chocolate* nel forum Amore e amicizia
    Risposte: 26
    Ultimo messaggio: 6/3/2009, 20:09
  2. Bergamo, paga record al comune
    Da lakeofire nel forum Notizie politiche ed economiche
    Risposte: 29
    Ultimo messaggio: 30/9/2008, 13:49
  3. Per il Bene Comune
    Da salander nel forum Notizie politiche ed economiche
    Risposte: 53
    Ultimo messaggio: 8/4/2008, 15:01
  4. in comune
    Da †LuNaTiKa† nel forum Barzellette e testi divertenti
    Risposte: 6
    Ultimo messaggio: 28/5/2006, 15:02
  5. vi piacerebbe vivere in una comune?
    Da ramirez nel forum Argomento libero
    Risposte: 25
    Ultimo messaggio: 22/3/2005, 17:02